Divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici e decadenza dagli incentivi (Cons. Stato n. 10176 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce specifica declinazione, nel settore degli incentivi energetici, del generale divieto di abuso del diritto, immanente nell’ordinamento giuridico. Esso impedisce che il rispetto formale della legge si traduca in violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti formalmente distinti ma sostanzialmente unitari. Il d.m. 5 maggio 2011 ha cristallizzato in chiave meramente ricognitiva elementi della fattispecie elusiva già presenti nell’ordinamento, senza efficacia retroattiva. Il provvedimento con cui il GSE accerta l’artato frazionamento e dispone la decadenza esprime un potere di decadenza e non di autotutela, con conseguente esclusione della tutela dell’affidamento. Il termine di 180 giorni dei procedimenti di verifica non è perentorio, non essendo tale sanzione prevista dall’art. 10 d.m. 31 gennaio 2014 né da altra norma.

Il Fatto

La società appellante, titolare di un impianto fotovoltaico realizzato su un fondo in Capitanata, otteneva nel 2009 l’ammissione alle tariffe incentivanti del primo conto energia e sottoscriveva la relativa convenzione con il GSE. In esito ai controlli, il gestore avviava nel 2017 un procedimento rilevando che sul medesimo sito insistevano altri quaranta impianti di potenza prossima ai 50 kW, tutti riconducibili a due società collegate, e che le particelle erano originate dal frazionamento di appezzamenti contigui.

Con provvedimento del 9 ottobre 2019 il GSE disponeva la decadenza dalle tariffe, ravvisando un artato frazionamento e la mancata costituzione della cauzione definitiva richiesta dalla disciplina di settore. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e la società interponeva appello, deducendo l’erronea qualificazione del potere esercitato, il superamento del termine procedimentale e l’insussistenza della fattispecie elusiva.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione del provvedimento. Il gestore non ha riesaminato atti già valutati in sede di ammissione, ma ha svolto un’indagine complessa sull’insieme degli impianti, verificando la contestualità di richieste, adempimenti e trasferimenti, la contiguità dei siti e il collegamento societario tra i soggetti responsabili. Gli elementi, irrilevanti se considerati singolarmente, rivelano nel loro insieme l’unicità sostanziale dell’iniziativa. Ne consegue l’esclusione del paradigma dell’autotutela, già affermata dalla Adunanza Plenaria n. 18/2020 e ribadita anche dopo la modifica dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, inapplicabile ratione temporis.

Cadono quindi le censure sull’affidamento e sul termine di conclusione del procedimento: l’art. 10 d.m. 31 gennaio 2014 non attribuisce carattere perentorio ai 180 giorni, che attengono peraltro alle verifiche mediante sopralluogo. Nessun legittimo affidamento può essere invocato per conservare un vantaggio conseguito mediante abuso del diritto.

Nel merito, la sezione ricostruisce la ratio del divieto: esso impedisce che un impianto unitario, artificiosamente frazionato, acceda a un incentivo maggiore o eviti le condizioni più gravose previste per gli impianti di potenza superiore. La disciplina del 2011 non ha introdotto la fattispecie, ma si è limitata a cristallizzarla sul piano normativo, come chiarito dai precedenti richiamati. La regola operativa del punto 3.8 delimita l’ambito del divieto agli impianti preesistenti già incentivati, ipotesi estranea al caso.

Gli indici accertati — contiguità catastale, frazionamento delle particelle, controllo societario incrociato, trasferimenti a ridosso dell’entrata in esercizio, riscontro dell’ortofoto — non sono stati smentiti dall’appellante, che si limita a invocare l’autonomia dei punti di connessione, già ritenuta irrilevante dalla giurisprudenza. È pertanto non veritiera la dichiarazione resa in ordine all’assenza di altre domande sul medesimo sito e dovuta la cauzione a pena di inammissibilità.

L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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