Cessata materia del contendere per mancata reiterazione dell’ordinanza sindacale (TAR Puglia n. 1138 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio amministrativo avverso un’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco diviene improcedibile per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando la parte ricorrente dichiari che l’interesse azionato ha trovato integrale soddisfazione, essendo venuto meno l’oggetto della controversia. La mancata reiterazione del provvedimento impugnato e l’assenza di ulteriori ordinanze dello stesso tenore, successive alla sospensione cautelare, integrano i presupposti per tale declaratoria. In tal caso, le spese di lite possono essere equamente compensate, in ragione della complessiva vicenda processuale e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente, esercente commerciale, impugnava l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva disposto, per i pubblici esercizi e i distributori automatici ubicati in determinate vie, obblighi di chiusura nelle fasce orarie notturne e il divieto di rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico, nonché obblighi di chiusura per le attività commerciali del settore alimentare nel centro storico. A sostegno del ricorso deduceva la violazione degli artt. 50 e 54 del TUEL e del regolamento comunale, oltre a vizi di eccesso di potere per disparità di trattamento e carenza dei presupposti.
Con ordinanza cautelare la Sezione aveva accolto l’istanza di sospensione, ravvisando il fumus boni iuris in relazione alla natura del potere esercitato, ritenuto non correttamente impiegato per fronteggiare situazioni ordinarie di degrado urbano e sicurezza. Successivamente, la ricorrente dichiarava che il Comune non aveva emesso ulteriori ordinanze né reiterato quella impugnata, chiedendo che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità. L’interesse fatto valere dalla ricorrente, come dalla stessa dichiarato, aveva trovato integrale soddisfazione: la mancata reiterazione dell’ordinanza impugnata e l’assenza di nuovi provvedimenti del medesimo tenore successivi alla sospensiva rendevano ormai privo di utilità l’esito del giudizio di merito.
Sul piano della disciplina processuale, la Corte ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., che consente al giudice di dichiarare la cessata materia del contendere quando, nel corso del giudizio, risulti che il provvedimento impugnato non produca più effetti e non vi siano ragioni per una decisione nel merito. La scelta della parte ricorrente di non insistere nell’impugnazione, a fronte del comportamento satisfattivo dell’Amministrazione, ha reso la controversia priva di oggetto.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, non in ragione di una soccombenza virtuale ma della complessiva vicenda, caratterizzata dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere e dalla natura delle questioni sollevate, che avevano già trovato apprezzamento in sede cautelare. La decisione si inquadra pertanto nel potere discrezionale del giudice di regolare le spese secondo equità, considerate le peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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