Provvedimento interdittivo a contrarre vincolato se conseguente alla sospensione ex art. 14 d.lgs. n. 81/2008 (TAR Puglia n. 153 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, adottato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, ha natura vincolata e meramente ricognitiva del divieto stabilito direttamente dalla legge. L’Amministrazione, in presenza di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che abbia prodotto effetti, non dispone di alcuna potestà discrezionale in ordine alla sua adozione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, adottato dal Ministero del Lavoro in data 22 gennaio 2026. Tale provvedimento risultava consequenziale alla sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro il 6 marzo 2024, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, a seguito di un accesso ispettivo presso la sede operativa della società.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo il ricorso infondato alla luce della natura vincolata del provvedimento interdittivo impugnato. Trattandosi di atto ricognitivo di un divieto stabilito direttamente dalla legge, il Ministero non avrebbe potuto astenersi dalla sua adozione una volta intervenuta la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7, comma 1, l. n. 241/1990, la natura vincolata del provvedimento esclude la configurabilità dell’illegittimità; l’Amministrazione aveva comunque provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento in data 13 gennaio 2026.
Infondato anche il motivo relativo all’asserito ritardo nella comunicazione del provvedimento di sospensione alle autorità competenti. La comunicazione era avvenuta in data 15 dicembre 2025, nel rispetto del termine ordinatorio di 45 giorni previsto dalla Circolare n. 1733 del 2006, la cui violazione non potrebbe comunque determinare l’illegittimità del provvedimento interdittivo, potendo al più risolversi in un vantaggio per la parte ricorrente.
Il Tribunale ha infine escluso l’illegittimità derivata, atteso che il provvedimento di sospensione del 6 marzo 2024 era ancora valido ed efficace, non essendo stato rimosso all’esito del giudizio cautelare conclusosi con il rigetto dell’istanza.
Nota della Redazione
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