Divieto di detenzione armi e revoca del porto d’armi per conflittualità familiare (TAR Lombardia n. 934 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le autorizzazioni di polizia alla detenzione e al porto d’armi costituiscono una deroga al generale divieto di detenere armi e non integrano un diritto assoluto, essendo subordinate all’accertamento di rigorosi requisiti di affidabilità del richiedente. Il divieto di detenzione di cui all’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 e la revoca della licenza ex art. 11 r.d. n. 773 del 1931 non presuppongono un giudizio di pericolosità sociale né un accertato abuso nell’uso delle armi, richiedendo soltanto un giudizio prognostico sulla loro presumibile non abusabilità. Tale valutazione è espressione di ampia discrezionalità e, sul piano del sindacato, è censurabile nei soli limiti del travisamento, della manifesta irragionevolezza o della sproporzione. La conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato integra un caso tipico che legittima l’intervento preventivo, anche quando l’uso improprio delle armi non si sia ancora verificato.

Il Fatto

Il Prefetto disponeva nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, dando seguito a una nota della Stazione dei Carabinieri che segnalava la pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, trattato in “Codice rosso”. Dal medesimo quadro il Prefetto desumeva il venir meno del requisito di affidabilità richiesto per il possesso delle armi.

Il Questore, con successivo decreto, revocava la licenza di porto d’armi per uso venatorio, rilevando che gli atti di polizia giudiziaria incrinavano il margine di sicurezza sull’affidabilità personale e che la revoca si presentava come atto dovuto, risultando illogico mantenere la licenza in capo a chi non può neppure detenere le armi. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, senza proporre istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei principi elaborati in materia. La possibilità di detenere e portare armi è una deroga al divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110 del 1970. Le valutazioni dell’Amministrazione sono connotate da ampia discrezionalità e il divieto anticipa, rispetto alla repressione dei reati, la soglia di tutela della sicurezza pubblica, assumendo natura cautelare e preventiva.

Da qui la conseguenza decisiva: il ritiro delle armi non richiede che ne sia dimostrato l’abuso. L’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità, fondato anche su situazioni prive di rilievo penale e non ascrivibili a buona condotta. Sono valorizzabili fatti di reato e vicende personali concretamente avvenute, anche non specificamente connesse all’uso delle armi.

Il Collegio individua nella conflittualità familiare un caso tipico che giustifica l’intervento preventivo. La tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi nel tempo, rendendo inopportuno che i protagonisti del conflitto abbiano la disponibilità di armi, ancorché l’uso improprio non si sia già verificato. In simili contesti è ragionevole e insindacabile la scelta di prevenire il deterioramento della situazione.

Nel caso concreto, la situazione di conflitto risulta provata dagli atti del procedimento penale, dal contenzioso civile sull’affidamento del figlio minore e da ulteriori procedimenti scaturiti da querele reciproche. Il Collegio precisa che la dedotta strumentalità della querela non assume rilievo, costituendone anzi un ulteriore indice sintomatico. La stessa richiesta di archiviazione conferma il rapporto animato da conflittualità, mentre il ricorrente ammette di aver sporto a propria volta denuncia, esitata in un decreto penale di condanna della controparte per elusione di provvedimento del giudice sull’affidamento dei minori.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con conferma del giudizio prognostico di inaffidabilità. Resta impregiudicata la facoltà di sottoporre alle Amministrazioni gli elementi sopravvenuti, in specie l’archiviazione, che potrebbero condurre a una diversa valutazione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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