Danno da illegittimo blocco telematico: prova del lucro cessante e colpa esclusa (TAR Sicilia n. 996 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo, l’annullamento in sede di legittimità non determina automaticamente la responsabilità dell’Amministrazione, spettando al ricorrente provare il danno, la sua entità, il nesso causale e l’elemento soggettivo. Il lucro cessante non può essere dimostrato mediante perizie di parte fondate sul fatturato: il fatturato non prova che l’impresa consegua utili, né la loro entità. La prova necessaria e sufficiente è costituita dai bilanci o dalle dichiarazioni dei redditi dell’esercizio precedente e/o successivo, che consentono di parametrare gli utili ordinari sul periodo di interruzione dell’attività. La complessità tecnica e normativa della questione sottostante, specie se attestata da orientamenti giurisprudenziali contrastanti, esclude di regola l’elemento soggettivo della colpa.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un centro autorizzato di revisione e collaudo veicoli, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno. Assume di aver subito un pregiudizio per effetto della nota che ha disposto il blocco del collegamento al Portale dell’Automobilista, con sospensione di fatto dell’attività dal 27 marzo al 23 luglio 2024, e del successivo provvedimento di revoca dell’autorizzazione.

La revoca è stata annullata con sentenza del Tribunale, divenuta definitiva, per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Su tale presupposto la società ha quantificato il danno in una relazione di parte: lucro cessante, danno emergente per costi fissi e spese di difesa sostenute nei giudizi. L’Amministrazione si è costituita contestando la prova del danno e la sussistenza della colpa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distribuzione dell’onere probatorio: nei giudizi risarcitori spetta al ricorrente dimostrare il danno e la sua entità. Quanto al lucro cessante, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha fornito la prova che l’attività risultasse ordinariamente in utile.

Il passaggio centrale è di metodo. Per provare il nocumento non era necessario né sufficiente ricorrere ad articolate perizie sull’entità del fatturato e sugli ipotetici utili astrattamente conseguibili. Bastava produrre i bilanci, dal cui conto economico risulta l’utile o la perdita al netto delle imposte dell’esercizio precedente e/o successivo, oppure le dichiarazioni dei redditi dei medesimi esercizi, dove il risultato economico appare come dato di partenza nel quadro RF. Tale adempimento consente di accertare se l’impresa consegua ordinariamente utili, quale ne sia l’entità annua e come parametrarli sul periodo di inattività.

Il Tribunale sottolinea che il fatturato non dimostra affatto che un’impresa consegua utili, né la loro misura, richiamando a titolo anedottico alcune grandi società chiuse in perdita nonostante ricavi miliardari. Nel caso concreto l’onere probatorio, per quanto estremamente semplice, non è stato assolto.

Identica conclusione vale per il danno emergente da costi fissi non recuperabili e mancato pieno utilizzo dei mezzi di produzione: tali costi sono una porzione delle spese da detrarre dai ricavi per verificare l’ipotetico utile, rimasto indimostrato. Quanto all’elemento soggettivo, la questione sottostante non era di piana soluzione: in una fattispecie analoga il Tribunale aveva respinto il ricorso, decisione poi riformata dal giudice d’appello con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie. Da ciò il Collegio desume l’insussistenza della colpa, con rigetto della domanda anche per il pregiudizio all’avviamento e per le spese di giudizio, non risarcibili se compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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