Divieto e revoca delle armi legittimi anche per sola conflittualità familiare (TAR Toscana n. 1017 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti che vietano la detenzione di armi e revocano la licenza di porto d’armi hanno natura preventiva e mirano a scongiurare i delitti che potrebbero derivare dalla disponibilità delle armi. La loro adozione prescinde dalla commissione di reati e dalla sussistenza di condanne penali, potendo fondarsi anche su un singolo episodio privo di rilievo penale, purché da esso sia ragionevole desumere in via prognostica il rischio di un uso improprio delle armi. Una situazione di conflittualità familiare, non contestata, giustifica la misura a tutela della pubblica incolumità. Il giudizio dell’Amministrazione è ampiamente discrezionale e sindacabile solo per vizi di legittimità, non essendo necessaria una dettagliata valutazione della personalità del destinatario, ma solo l’indicazione dei presupposti fattuali e della loro idoneità a porre in dubbio i requisiti di affidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto recante divieto di detenzione armi ai sensi dell’art. 39 TULPS. Il giudizio prognostico negativo si fondava su una nota dei Carabinieri, che aveva riferito di una lite tra il ricorrente e il fratello per futili motivi legati alla fornitura del gas.

Con un’unica articolata censura il ricorrente ha dedotto motivazione carente e contraddittoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, rilevando l’assenza di condanne e la mancanza di riscontri sulla pericolosità. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto del Questore che aveva revocato la licenza di porto d’armi, reiterando le medesime doglianze. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso e i motivi aggiunti. Il punto centrale è che la mancanza di una condanna penale e l’archiviazione del procedimento non hanno rilievo determinante, poiché i provvedimenti in materia di armi possono essere adottati anche per fatti privi di rilievo penale. La motivazione del divieto prefettizio richiama la necessità, in ottica preventiva, di togliere la disponibilità delle armi a chi è coinvolto in un’accesa conflittualità familiare.

Il Collegio sottolinea che l’esistenza di tale conflittualità non è nemmeno contestata e che il ricorrente oppone elementi non determinanti, incapaci di superare la prevalente esigenza di tutela della pubblica incolumità. Irrilevante è la circostanza che i fratelli non siano vicini di casa, posto che hanno una proprietà in comune e che il rischio di abuso delle armi si collega alla sola situazione di litigiosità, sfociata in reciproche querele.

Il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui è ragionevole e insindacabile nel merito la scelta di prevenire la degenerazione di determinate situazioni, vietando la detenzione di armi a chi ha formulato minacce nel corso di litigi, anche in assenza di uso delle armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 3693/2016; Cons. Stato, Sez. III, n. 2614/2020). Nella stessa linea si collocano le pronunce dello stesso TAR Toscana sulla legittimità dei provvedimenti emessi in presenza di conflittualità familiari (TAR Toscana, Sez. II, n. 1593/2018; TAR Toscana, Sez. II, n. 1234/2021).

Il giudizio amministrativo, ampiamente discrezionale, può prescindere dalla commissione di illeciti penali e riguardare anche un solo episodio non costituente reato, dal quale risulti ragionevole desumere in via prognostica il rischio di uso improprio delle armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 7903/2019; Cons. Stato, Sez. III, n. 265/2020). Non occorreva dunque motivazione ulteriore né dettagliata valutazione della personalità, ma solo l’indicazione dei presupposti fattuali e della loro idoneità a porre in dubbio le garanzie di affidabilità richieste a chi è autorizzato a portare armi. I provvedimenti risultano pertanto legittimi; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *