Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1017 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima la domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina la piena e completa esecuzione del decisum entro un termine congruo e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, provvede anche mediante il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso ove le poste di bilancio dell’Amministrazione debitrice risultino incapienti. La serialità del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva giustificano la riduzione dei compensi liquidati a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, agisce ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro n. 195/2025. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto a fruire, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre interessi legali, secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, l. n. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016.
Il titolo era stato notificato all’Amministrazione il 1° aprile 2025 ed era passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 25 settembre 2025. Alla notifica non aveva fatto seguito alcun adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rito ex art. 114 cod. proc. amm. Dagli atti emerge che il titolo esecutivo è stato notificato in data 1° aprile 2025 e che è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni. Prima di tale scadenza, si ricorda, il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare precetto. Il ricorso risulta inoltre ritualmente notificato in data 7 ottobre 2025.
Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, la domanda di ottemperanza è accolta. Il Ministero viene condannato, ove nelle more non abbia già ottemperato, a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica secondo le statuizioni del titolo.
Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata porrà in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta.
Il Collegio precisa che il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e relativi decreti attuativi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
Sulle spese, il Tribunale rileva la natura estremamente seriale del contenzioso e il fatto che il difensore del ricorrente ha discusso, nella stessa camera di consiglio, cinque cause di contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva connotata da elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione. Liquidati i compensi in euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, le spese sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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