Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 225 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, la sua rituale notificazione e la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione. Una volta fornita tale prova, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ., incombe sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, e dunque l’avvenuto adempimento. La mera costituzione in giudizio, senza allegazione dell’adempimento né giustificazione dell’inadempimento, conferma la fondatezza della pretesa e giustifica l’accoglimento del ricorso. Ne consegue l’ordine di integrale esecuzione del giudicato, nel termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere a una docente il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con attribuzione della somma di € 500,00 oltre accessori. La sentenza, notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita spontaneamente dall’amministrazione.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, verificando la sussistenza di tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa del ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, ed è decorso il termine previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.
Il Tribunale ha richiamato il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha assolto al proprio onere, dimostrando il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm.
Su questa base, l’onere di provare l’inefficacia del fatto costitutivo o l’estinzione del diritto gravava sull’amministrazione. Essa, pur costituitasi in giudizio, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il silenzio difensivo ha quindi confermato la fondatezza della domanda.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega, che provvederà al pagamento entro un ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta della parte.
Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Essendo nominato un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con esclusione di ogni compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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