Voltura autorizzazione stoccaggio oli minerali non configura nuova autorizzazione (TAR Basilicata n. 587 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di voltura di un’autorizzazione per l’esercizio di un impianto di stoccaggio di oli minerali non può essere qualificata dall’Amministrazione come richiesta di nuova autorizzazione quando la modifica dell’impianto non comporti una variazione superiore alla soglia normativa. Ai sensi dell’art. 1, comma 56, lett. d), L. n. 239/2004, è soggetta ad autorizzazione esclusivamente la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio. La realizzazione di un distributore di carburante con serbatoio di modesta capacità, disciplinato da una diversa normativa, non integra gli estremi della variazione sostanziale che legittimerebbe il diniego di voltura. Il provvedimento che non consideri le osservazioni tempestivamente presentate dall’interessato è altresì viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata nella titolarità di un impianto di stoccaggio di oli minerali, chiedeva alla Regione la voltura dell’autorizzazione originariamente intestata ad altra società. L’Amministrazione respingeva l’istanza, ritenendo necessario il rinnovo dell’autorizzazione a causa di una modifica dell’impianto, consistente nella realizzazione di un distributore di gasolio per autotrazione con serbatoio di modesta capacità. La società impugnava il provvedimento, deducendo il travisamento dei presupposti di fatto e la violazione del principio di buona fede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che la Determinazione impugnata aveva espressamente riconosciuto che, ai sensi dell’art. 1, comma 56, lett. d), L. n. 239/2004, è soggetta ad autorizzazione esclusivamente la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
Nel caso di specie, rispetto all’autorizzazione originaria relativa a una capacità complessiva di stoccaggio di 210 mc distribuiti in 6 cisterne, era stato realizzato soltanto un distributore di gasolio con serbatoio di 8 mc. Tale modesta opera, come evidenziato anche dalla nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli acquisita dalla stessa Regione, risulta disciplinata da una normativa diversa da quella che regolamenta i depositi di oli minerali di maggiori dimensioni.
La modifica non poteva quindi giustificare la qualificazione dell’istanza di voltura come richiesta di nuova autorizzazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’Amministrazione, affermando che non erano state presentate osservazioni, non aveva considerato quelle tempestivamente trasmesse dalla ricorrente con pec, nelle quali si precisava il carattere meramente volturativo dell’istanza.
La fondatezza del primo motivo ha assorbito l’esame del secondo motivo di impugnazione. Il ricorso è stato conseguentemente accolto con annullamento della Determinazione impugnata e condanna della Regione alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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