Gestioni salvaguardate e partite pregresse: integrazione delle convenzioni e prescrizione (Cons. Stato n. 10181 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gestioni c.d. salvaguardate del servizio idrico integrato la convenzione stipulata con l’Ufficio d’Ambito non sostituisce le originarie convenzioni comunali, ma le integra: essa opera un rinvio esplicito a tali atti, sicché tra i due livelli sussiste un rapporto di integrazione e non di successione. Ne consegue che la titolarità del debito per i conguagli fondati sulle originarie convenzioni resta in capo ai Comuni sottoscrittori, mentre la formale adozione della decisione può provenire dall’Ufficio d’Ambito con la partecipazione dei Comuni interessati. Ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., i formulari CIPE trasmessi annualmente dal gestore costituiscono meri documenti contabili e non manifestano, neppure per implicito, la volontà di far valere il credito, non integrando gli elementi soggettivo e oggettivo richiesti dalla giurisprudenza. L’istituto delle partite pregresse di cui all’art. 31 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 643/2013 non è applicabile in via retroattiva alle gestioni ex CIPE, estranee al principio del full cost recovery.

Il Fatto

La società affidataria del servizio di acquedotto in tre Comuni, subentrata a un precedente gestore e titolare di una gestione c.d. salvaguardata, aveva chiesto all’Ufficio d’Ambito il riconoscimento delle partite pregresse per i periodi 2001-2009 e 2010-2011, assumendo l’applicabilità dei criteri di cui agli artt. 31 e 32 dell’Allegato A alla deliberazione n. 643/2013 e lamentando il mancato recupero integrale dei costi sostenuti per un imponente impianto di captazione.

Dopo l’adozione delle delibere di aggiornamento tariffario e del provvedimento che aveva parzialmente accolto l’istanza solo per il biennio 2010-2011, respingendola per il periodo 2001-2009, la società ha impugnato tali atti davanti al TAR, che ha in parte accolto i motivi aggiunti. Avverso la sentenza hanno proposto distinti appelli l’Ufficio d’Ambito e la società, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il riparto di competenze. Il termine “assorbimento” delle convenzioni è atecnico e fuorviante: poiché la convenzione del 2018 richiama espressamente gli atti che regolano le gestioni salvaguardate fino alla loro scadenza, tra i due livelli sussiste un rapporto di integrazione, non di sostituzione. La competenza a provvedere va quindi individuata in base all’istituto convenzionale invocato: essendo i conguagli fondati sulle originarie convenzioni comunali, la titolarità del debito spetta ai Comuni, che possono però provvedere anche tramite l’Ufficio d’Ambito, come avvenuto in conferenza di servizi.

Sul secondo motivo dell’Ufficio, il Collegio ritiene erronea la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto efficacia interruttiva ai formulari CIPE. L’art. 2943, quarto comma, cod. civ., richiama gli atti idonei a costituire in mora il debitore, da intendere come intimazione o richiesta scritta ex art. 1219, primo comma, cod. civ.. La giurisprudenza richiede la chiara indicazione del soggetto obbligato e l’esplicitazione di una pretesa, non essendo ravvisabile il requisito in semplici sollecitazioni. Nel caso concreto i formulari non contengono alcuna intimazione né una dichiarazione idonea a manifestare, anche per implicito, la volontà di esercitare il diritto.

Il terzo e il quarto motivo dell’Ufficio sono invece respinti: la questione del deflatore e quella degli oneri finanziari attengono alla fase di riesame della domanda o di ottemperanza, non alla cognizione. L’appello della società è rigettato: gli aggiornamenti tariffari e il riconoscimento delle partite pregresse costituiscono strumenti alternativi, sicché nessun obbligo di contestualità gravava sull’amministrazione. Quanto al periodo 2001-2009, la Corte conferma la diversità tra gestione ex CIPE e metodo normalizzato, escludendo l’estensione retroattiva dell’istituto delle partite pregresse. Le spese sono compensate per la situazione di oggettiva incertezza della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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