Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Campania n. 649 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, quando l’adempimento sia intervenuto soltanto in seguito all’instaurazione del giudizio. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, costituisce condizione per la ritualità dell’azione esecutiva avverso il titolo giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ex art. 112 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a corrispondere, tramite la carta elettronica, l’importo di 500,00 euro per l’anno scolastico 2023/2024, oltre accessori.

Dedotta la notifica del titolo, il decorso del termine di centoventi giorni e il passaggio in giudicato, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza collegiale n. 85/2025 il Tribunale aveva rilevato la mancata prova della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, sollevando d’ufficio questione di potenziale inammissibilità e concedendo termine per controdedurre.

Nelle more, il ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza, accreditando la carta del docente per le annualità richieste, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità per carenza di interesse.

Il Collegio ha superato il rilievo d’ufficio: dalla rilettura degli atti emerge che il ricorrente ha ritualmente notificato il titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Accertata la sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, sussistono le condizioni per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Le spese sono liquidate in 500,00 euro per compensi, con distrazione in favore del difensore, e poste a carico dell’amministrazione secondo la soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è avvenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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