Revisione della patente di guida ex art. 128 C.D.S. e fumus del ricorso cautelare (TAR Puglia n. 276 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della patente di guida, adottato ai sensi dell’art. 128 C.D.S., non richiede l’accertamento di una specifica violazione, essendo sufficiente il ragionevole dubbio sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica del conducente. In sede di tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’interesse pubblico alla verifica della persistenza dei requisiti prevale sulle esigenze del ricorrente, salvo che il ricorso appaia assistito da fumus grave. Il danno derivante dalla sottoposizione a nuovo esame di idoneità è meramente eventuale, potendo concretizzarsi solo in caso di esito negativo della verifica.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di patente di guida, impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce aveva disposto la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 C.D.S., nonché la nota di avvio del procedimento e gli atti presupposti.
L’adozione del provvedimento traeva origine da un sinistro occorso alla conducente in data 17.08.2025, che aveva fatto sorgere dubbi sull’idoneità tecnica della stessa. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto alla conferma della patente senza nuovo esame e il risarcimento del danno, deducendo l’assenza dei presupposti per l’adozione della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026, ha scrutinato l’istanza cautelare alla luce dei canoni propri della fase cautelare, incentrati sulla delibazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In relazione al primo profilo, il Tribunale ha rilevato come il ricorso non appaia assistito da sufficiente fumus, atteso che, sulla base delle circostanze descritte in riferimento al sinistro del 17.08.2025, non risultano implausibili i dubbi del Ministero circa la sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica richiesti per la titolarità della patente di guida.
Il Giudice ha quindi valutato le contrapposte esigenze, ritenendo le necessità cautelari della ricorrente recessive rispetto all’interesse pubblico alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità. Il danno paventato dalla ricorrente è stato qualificato come meramente ipotetico, in quanto suscettibile di derivare solo da un eventuale esito negativo del nuovo esame di idoneità tecnica, al quale la stessa dovrà sottoporsi.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese della presente fase processuale.
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Nota della Redazione
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