Inerzia della P.A. sul PAU e termine annuale dell’azione avverso il silenzio (TAR Basilicata n. 380 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento, prevista a tutela dell’interesse pretensivo del privato dall’art. 31 cod. proc. amm., può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Decorso tale termine senza che il privato abbia promosso l’azione, il ricorso tardivo è irricevibile, per difetto di un presupposto imprescindibile dell’azione. Non neutralizza l’intervenuta decadenza la diffida presentata dal privato, qualora rispetto a essa non sia ancora decorso il termine che l’ordinamento assegna all’amministrazione per provvedere. La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina invece la cessazione della materia del contendere sul corrispondente profilo.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e dagli altri intimati sull’istanza del 29 luglio 2022, con cui aveva chiesto il rilascio della valutazione di impatto ambientale e del provvedimento unico ambientale, ai sensi degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, per un impianto eolico di potenza complessiva pari a 39,6 MW, ubicato nel territorio di un Comune e di due Comuni limitrofi. Ha domandato l’annullamento del silenzio e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

I Ministeri intimati si sono costituiti in giudizio con atto di stile, depositando documentazione. Alla camera di consiglio il difensore della ricorrente ha dato atto del sopravvenuto parere tecnico istruttorio positivo, con prescrizioni, reso dalla Soprintendenza competente, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere su tale profilo e insistendo per la decisione quanto alla residua inerzia sul provvedimento unico ambientale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato separatamente i due profili dell’azione. Quanto al silenzio sulla valutazione ambientale, ha preso atto del deposito del sopravvenuto parere favorevole con prescrizioni e, in applicazione del criterio della ragione più liquida, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Quanto alla residua inerzia sul provvedimento unico ambientale, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 2 della l. n. 241 del 1990 impone alla pubblica amministrazione il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso. A fronte dell’inerzia, l’ordinamento appresta l’azione avverso il silenzio-inadempimento, che consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

Il Collegio ha richiamato il termine decadenziale dell’azione, proponibile non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Ove tale termine sia spirato senza reazione processuale del privato, il ricorso tardivo è irricevibile, per carenza di un presupposto imprescindibile, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 2419 del 2024.

Nel caso esaminato la fase di consultazione pubblica ha preso avvio il 7 marzo 2023, termine dal quale la stessa ricorrente ha riconosciuto decorrere il termine di conclusione del procedimento. Il ricorso è stato notificato il 15 aprile 2025, quindi ben oltre l’anno previsto dall’art. 31 cod. proc. amm.

Il Tribunale ha escluso che la diffida presentata il 12 gennaio 2025 potesse neutralizzare la decadenza: qualificata come nuova istanza, rispetto a essa non era ancora decorso il termine per provvedere. Da qui la declaratoria di irricevibilità per il resto del ricorso e l’integrale compensazione delle spese, in ragione della parziale soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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