Ordinanza di demolizione recettizia e natura ripristinatoria (Cons. Stato n. 10180 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo non costituisce sanzione in senso proprio, ma misura di natura reale e finalità ripristinatoria, priva di scopo afflittivo. Ne consegue che l’emanazione di una seconda ingiunzione avente ad oggetto i medesimi abusi già contestati non viola il divieto di bis in idem, specie quando sia rivolta ai nuovi proprietari del bene, rispetto ai quali assume carattere doveroso. L’ingiunzione di demolizione, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti di fatto e di diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, nemmeno quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o quando il titolare attuale non ne sia responsabile. Il carattere recettizio dell’atto impone la notificazione a tutti i comproprietari ai fini della sua efficacia, ma la relativa omissione è censurabile solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta.

Il Fatto

Gli appellanti sono proprietari di una villetta a schiera inserita in un complesso condominiale. Nel 1996 il comune aveva contestato al precedente proprietario opere eseguite in assenza di concessione, tra cui uno scavo di sbancamento, la demolizione di una muratura condominiale e la creazione di un vano finestra e di una porta al locale garage. Divenuti titolari del bene, gli odierni appellanti ricevevano nel 2018 una nuova ingiunzione di demolizione dei muri di contenimento e dello scavo a sezione obbligata.

Impugnata l’ordinanza, il TAR adito dichiarava improcedibile il ricorso, ritenendo che una successiva nota comunale di diniego della c.d. fiscalizzazione avesse superato l’ingiunzione con una nuova manifestazione di volontà. In seguito il comune applicava la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza e disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree interessate; anche tali atti venivano impugnati e il TAR li riteneva dovuti. Da qui i due appelli, riuniti in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo dell’appello avverso la declaratoria di improcedibilità. La nota comunale si limita a richiamare l’esistenza dell’ordinanza di demolizione, senza alcun nuovo esame istruttorio né nuova valutazione sull’abuso: si tratta dunque di un atto meramente confermativo, privo di autonoma impugnabilità, rispetto al quale il privato conserva interesse all’annullamento dell’ingiunzione originaria.

Nel merito, l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 delinea un potere repressivo di natura doverosa. Richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 16 del 2023 e Cass. pen., sez. III, n. 7631 del 2022, la Corte esclude la natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione: esso ha carattere reale e prescinde dall’imputabilità e dallo stato soggettivo del titolare. La seconda ingiunzione, rivolta a destinatari diversi, non integra quindi violazione del bis in idem.

Quanto alla motivazione, il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. plen., n. 9 del 2017: l’ingiunzione non richiede ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità, senza deroghe per il tempo trascorso o la buona fede dell’attuale proprietario. La concessione in variante invocata dagli appellanti non legittima le opere, poiché nelle relative planimetrie il piano cantinato risulta interrato. I muri di contenimento, volti a sorreggere un dislivello artificialmente creato, esigono il permesso di costruire.

La Corte esamina poi l’accertamento di conformità: la sanatoria non avrebbe potuto essere concessa per la mancanza dell’assenso del condominio, essendo le opere collocate su area comune. Infine, quanto all’acquisizione dello scantinato, si esclude l’impossibilità del ripristino, risultando questo tecnicamente eseguibile ancorché oneroso, secondo la stessa relazione tecnica comunale. La domanda di sanatoria determina solo la temporanea inefficacia dell’ordine, senza effetto caducante.

Gli appelli sono pertanto respinti e le sentenze confermate con diversa motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *