Scorrimento graduatoria e sedi non bandite senza precedenza per vincitori assegnati (Cons. Stato n. 1018 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione, disponendo lo scorrimento della graduatoria, riserva agli idonei non vincitori le sedi offerte dalle amministrazioni non banditrici, senza interpellare i vincitori già assegnatari. Il principio del rispetto dell’ordine di graduatoria opera esclusivamente con riguardo alle sedi disponibili nel momento in cui la graduatoria diviene efficace, e non attribuisce al vincitore il diritto di optare per sedi rese disponibili in un momento successivo. Una diversa soluzione contrasterebbe con l’art. 97 Cost., imponendo continue riconvocazioni e alterando l’assetto organizzativo delle amministrazioni. Non sussiste violazione della lex specialis, della par condicio, del legittimo affidamento o della proporzionalità quando l’amministrazione includa le nuove sedi in aggiunta, e non in sostituzione, di quelle bandite.
Il Fatto
I ricorrenti, collocati tra i vincitori di un concorso pubblico per oltre duemila posti di personale non dirigenziale, erano stati convocati per la sottoscrizione del contratto presso le sedi opzionate tra quelle indicate nel bando. Con avvisi successivi l’amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria, mettendo a disposizione ulteriori sedi sulla base delle richieste di attingimento provenienti dalle amministrazioni non banditrici.
I vincitori hanno chiesto di essere inclusi in tale scorrimento e, non ottenendo risposta, hanno impugnato gli avvisi davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’ordine di graduatoria e l’irragionevolezza della determinazione. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza breve; i ricorrenti hanno proposto appello, lamentando di essere stati costretti a scegliere le sedi originarie prima che fossero rese disponibili quelle più vantaggiose.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Il principio del merito, espressione dell’art. 97 Cost., opera come canone organizzativo e tutela il buon andamento dell’amministrazione. Su questa base il Consiglio richiama il principio affermato con l’ordinanza n. 663 del 2023: è legittimo l’avviso che invita solo i candidati idonei da scorrimento a manifestare le preferenze sulle sedi ancora disponibili, perché le sedi già assegnate non possono essere rimesse in discussione a ogni rinuncia di un vincitore.
Il vincolo dell’ordine di graduatoria va quindi rapportato al momento in cui la graduatoria diviene efficace, in relazione alle destinazioni in quel momento disponibili. Richiamando Cons. Stato Sez. III n. 7053 del 2023, il Collegio osserva che consentire il rinnovo della scelta interferirebbe su rapporti di lavoro già consolidati, con pregiudizio al regolare funzionamento degli uffici. Lo stesso vale quando lo scorrimento interviene in pendenza del termine per la stipula del contratto: l’inclusione dei vincitori contrasterebbe con l’interesse pubblico alla già pianificata immissione in servizio.
Quanto alla par condicio e al legittimo affidamento, la Corte rileva che ai vincitori è comunque garantito l’accesso al pubblico impiego nell’ufficio per il quale hanno concorso, mentre gli idonei non vincitori si trovano nella diversa prospettiva di assumere presso altra amministrazione. L’amministrazione ha accolto le richieste di attingimento in aggiunta, non in sostituzione, dei posti banditi: nessuna violazione della lex specialis o della proporzionalità.
Il meccanismo dello scorrimento, pur normato per legge, è derogatorio del principio dell’accesso per concorso e va quindi sottoposto a interpretazione stretta. La documentazione prodotta in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 91 dell’8 gennaio 2025 esclude infine il dedotto difetto di motivazione. L’appello è respinto e le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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