Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Campania n. 8203 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al giudice amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, venga meno la utilità che il ricorrente può trarre dall’annullamento dell’atto impugnato. Nel processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere e la carenza di interesse integrano distinte evenienze processuali, connotate da diversi presupposti e da diversa incidenza sul rapporto sostanziale. La sopravvenuta titolarità dell’incarico ambito, conseguita a seguito di procedura successiva, determina il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito del giudizio e impone la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese in ragione della natura sopravvenuta della causa di definizione.
Il Fatto
Il ricorrente, medico di medicina generale, ha impugnato innanzi al TAR Campania il Decreto Dirigenziale n. 19 del 22 giugno 2022 della Regione Campania, recante approvazione delle graduatorie definitive e dell’elenco degli esclusi per l’assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria per l’anno 2022.
L’impugnazione era rivolta, in particolare, alla parte in cui il decreto non contemplava il ricorrente tra gli ammessi all’assegnazione per trasferimento, con contestuale inclusione del medesimo nell’elenco degli esclusi. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, ha investito anche i decreti dirigenziali presupposti e le note regionali e della SISAC, oltre al parere e alla relazione tecnica annessa all’ACN 21 giugno 2018, nella parte in cui fossero interpretabili nel senso di giustificare l’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della memoria con cui il ricorrente ha comunicato, innanzi tutto, la cessata materia del contendere o, in via subordinata, la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio. La ragione addotta attiene al mutamento della situazione soggettiva del ricorrente, divenuto titolare di un nuovo incarico a decorrere dal 26/27 marzo 2025.
Tale incarico è stato conseguito ai sensi dell’art. 32, comma 8, dell’ACN per la Medicina Generale del 4 aprile 2024, con conseguente passaggio al Ruolo Unico di Assistenza Primaria, a seguito della partecipazione alla manifestazione di interesse pubblicata dall’ASL Avellino in data 19 marzo 2025.
Il Collegio, conseguentemente, ha qualificato la fattispecie in termini di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcuna utilità concreta che il ricorrente possa trarre dall’annullamento del decreto dirigenziale impugnato e degli atti ad esso connessi. Il soddisfacimento della pretesa sostanziale, avvenuto per effetto di una procedura successiva, esclude, infatti, ogni interesse ad una pronuncia di merito sull’atto originariamente contestato.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, improcedibile, provvedendo alla compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura sopravvenuta della causa di definizione del rapporto processuale.
Nota della Redazione
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