SCIA in sanatoria: non si forma silenzio-assenso, necessita provvedimento espresso (TAR Calabria n. 1404 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sulla SCIA in sanatoria, qualificata ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, non è configurabile la formazione del silenzio-assenso: l’inerzia dell’amministrazione non assume alcun valore provvedimentale ma integra un’ipotesi di silenzio-inadempimento, con la conseguenza che l’interessato può soltanto esperire l’azione avverso il silenzio. Neppure è applicabile l’istituto del silenzio-assenso ove l’istanza sia riconducibile all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, disposizione che al terzo comma qualifica espressamente il decorso del termine di sessanta giorni come rigetto della domanda. Il medesimo regime preclude l’applicazione dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 in materia di attestazione di formazione del silenzio-assenso, non essendo predicabile un modulo procedimentale astrattamente idoneo a generarlo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di due locali interrati di un fabbricato, presentava una SCIA in sanatoria per l’autorizzazione di interventi di adeguamento sismico, dopo che una precedente segnalazione era stata oggetto di ordinanza di demolizione per difformità dal titolo originario.
Rimasta priva di riscontro l’istanza, il privato autocertificava l’avvenuta formazione del silenzio-assenso e comunicava l’inizio dei lavori. Il Comune, con successiva nota, escludeva la formazione del titolo tacito, trattandosi di fattispecie disciplinata dall’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, e accertava l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Il ricorrente impugnava tale determinazione, deducendo l’applicabilità della disciplina generale sul silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria respinge la tesi del ricorrente, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’ipotesi di SCIA in sanatoria, il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 luglio 2025, n. 6169). L’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, nel testo applicabile ratione temporis, non assegna infatti al silenzio serbato dall’amministrazione alcun valore provvedimentale, con la necessaria qualificazione di esso quale silenzio-inadempimento (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 1° ottobre 2025, n. 7666). La stessa sorte non cambia volendo ricondurre la fattispecie all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il cui terzo comma contiene una qualificazione legale tipica dell’inerzia dell’amministrazione, stabilendo che il decorso di sessanta giorni senza pronuncia si intende come rigetto della domanda (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 12 gennaio 2026, n. 247).
Il Collegio esclude altresì l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, non operante per le segnalazioni presentate in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Ne deriva che l’amministrazione non era tenuta a rilasciare l’attestazione di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, poiché, in assenza di un modulo procedimentale astrattamente idoneo a generare il silenzio-assenso, tale istanza non poteva trovare accoglimento.
Da ultimo, il Tribunale rileva come l’intervento, modificando la superficie utile, non potesse considerarsi di minore rilevanza ed escluso a priori dai vincoli di zona, risultando necessaria la previa acquisizione del parere di conformità alla disciplina paesaggistica. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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