Ampliamento in zona di rispetto della sorgente è vietato anche se corpo (Cons. Stato n. 10194 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle zone di rispetto delle sorgenti, la realizzazione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a), l.r. Lazio n. 21/2009, integra giuridicamente la nozione di ampliamento e soggiace al divieto fissato dalle n.t.a. del PRG comunale. È irrilevante, sotto il profilo giuridico, che l’intervento sia in aderenza al fabbricato preesistente o costituisca un corpo separato. Le prescrizioni urbanistiche adottate in base al d.P.R. n. 236/1988 restano applicabili, non ravvisandosi contrasto con l’art. 94 d.lgs. n. 152/2006. La realizzazione di edilizia residenziale nella zona di rispetto presuppone una specifica disciplina regionale adottata ai sensi dell’art. 94, comma 5, d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

Il Comune di Formia ha respinto l’istanza di permesso di costruire presentata dal ricorrente per la realizzazione di un intervento ai sensi dell’art. 3 l.r. Lazio n. 21/2009. L’amministrazione ha addotto due ragioni: l’aver già usufruito del recupero abitativo del sottotetto ai sensi della l.r. Lazio n. 13/2009, con conseguente preclusione degli ampliamenti; la ricaduta del fabbricato nella fascia di rispetto della sorgente Mazzoccolo, ove le n.t.a. del PRG non consentono ampliamenti.

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso, ritenendo giustificato il diniego sul secondo motivo. Il ricorrente ha proposto appello, sostenendo che l’intervento non costituisce ampliamento, ma un corpo di fabbrica separato accessorio e pertinenziale, consentito nella fascia di rispetto, e che le delibere urbanistiche di riferimento si fonderebbero su normative abrogate.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame. In via preliminare, richiamando l’art. 101, comma 1, c.p.a., ribadisce che l’appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata e non risolversi nella mera riproposizione dei motivi di primo grado: l’appello è revisio prioris instantiae e impone all’appellante una critica puntuale della motivazione, senza formule sacramentali. Sono quindi esaminate solo le censure rivolte alla parte in diritto della decisione.

Nel merito, il Collegio rileva anzitutto la contraddittorietà delle deduzioni dell’appellante rispetto alla documentazione in atti. Nell’istanza di permesso e nella relazione tecnica l’intervento era qualificato come “ampliamento di villino esistente mediante realizzazione di pertinenza residenziale”; solo in appello si sostiene trattarsi di nuova costruzione. Sulla base dell’art. 3, comma 3, lett. a), l.r. Lazio n. 21/2009, la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale è una forma alternativa di ampliamento: è perciò irrilevante che l’opera sia in aderenza o separata, e l’intervento ricade nel divieto delle n.t.a. del PRG.

Quanto alla pretesa inapplicabilità delle delibere urbanistiche, la Corte osserva che la variante comunale è stata approvata sulla base dell’art. 6 d.P.R. n. 236/1988, che detta una disciplina sostanzialmente coincidente con quella dell’art. 94, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152/2006, senza che l’appellante abbia individuato alcun contrasto. Il tecnico di parte, nella relazione allegata alla istanza, aveva del resto riconosciuto l’applicazione delle n.t.a., omettendo però la prescrizione secondo cui nella zona di rispetto “non è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti“, salvo gli annessi agricoli ad uso deposito.

Infine, è respinta la tesi secondo cui l’art. 94 d.lgs. n. 152/2006 consentirebbe direttamente l’edilizia residenziale nella zona di rispetto: la norma subordina tali strutture alla previa adozione di una specifica disciplina regionale. L’appello è pertanto infondato. Le spese sono liquidate in favore del Comune secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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