Scaduto il piano attuativo, ritiro AIA per impossibile urbanizzazione (TAR Emilia-Romagna n. 108 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe ex lege dei termini di validità e di esecuzione delle convenzioni di lottizzazione, previste dall’art. 30, comma 3-bis, del D.L. n. 69/2013 e dalle disposizioni successive, presuppongono un termine non ancora decorso al momento della loro entrata in vigore: esse operano solo per le convenzioni ancora efficaci e non per i rapporti già esauriti. L’ultrattività del piano particolareggiato scaduto, affermata dall’art. 17 della legge n. 1150/1942, si limita alle prescrizioni urbanistiche di zona e non giustifica la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti, che presuppongono un piano attuativo valido. Ne consegue che il ritiro dell’AIA rilasciata per la dismissione di un sito, condizionata al completamento del progetto di urbanizzazione, costituisce atto dovuto per sopravvenuta mancanza dei presupposti, non provvedimento sanzionatorio soggetto al principio di gradualità.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal piano particolareggiato di iniziativa privata relativo a un’area destinata a polo logistico, approvato nel 2002 e assistito da una convenzione urbanistica stipulata nel maggio 2003. Nel 2008, dopo una variante, fu stipulata una seconda convenzione, che si limitò a integrare la prima senza effetto novativo. Per l’area fu rilasciata nel 2015 un’AIA finalizzata alla dismissione del sito, condizionata all’attuazione del piano di dismissione coincidente con il completamento delle opere di urbanizzazione, con scadenza del relativo titolo nel maggio 2016. L’autorizzazione fu poi volturata e modificata.
Nel 2023 la società ha presentato una CILA per il completamento delle opere di urbanizzazione. Il Comune ha ingiunto con ordinanza n. 2 del 12 febbraio 2024 di non avviare i lavori, rilevando l’inidoneità della CILA e la scadenza decennale del piano e della convenzione. È seguito il ritiro dell’AIA da parte di ARPAE, il diniego del permesso di costruire e, sul versante regionale, un parere pre-PAUR negativo. La società ha impugnato i quattro provvedimenti con distinti ricorsi, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato l’inammissibilità delle domande proposte dalla seconda società ricorrente per difetto di legittimazione attiva, non essendo essa destinataria di alcuno dei provvedimenti impugnati. Nel merito, ha respinto la tesi dell’ultrattività della convenzione, osservando che quella di riferimento è la convenzione del 2003, di durata decennale, scaduta nel maggio 2013. Poiché le proroghe automatiche intervenute a partire dal D.L. n. 69/2013 presuppongono un termine ancora in vita, esse non possono applicarsi a un rapporto già esaurito, diversamente configurandosi un rinnovo e non una proroga.
Quanto al divieto di avvio dei lavori, il Collegio ha richiamato l’art. 3, comma 1, lett. e.2), del d.P.R. n. 380/2001, che qualifica come interventi di nuova costruzione le opere di urbanizzazione realizzate da soggetti diversi dal Comune, soggette a permesso di costruire. Ha escluso che precedenti pareri comunali di conformità potessero vincolare l’amministrazione, trattandosi di potere vincolato.
Riguardo al parere pre-PAUR, il Collegio lo ha qualificato come atto endoprocedimentale, privo di immediata efficacia lesiva, perché non conclude il procedimento e non impedisce alla società di proseguire verso il provvedimento autorizzatorio unico regionale: il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
Sul ritiro dell’AIA, il Tribunale ha ritenuto il provvedimento di ARPAE atto dovuto. L’autorizzazione era condizionata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione: essendo queste divenute impossibili per la scadenza del piano attuativo e l’inidoneità della CILA, sono venuti meno i presupposti dell’atto. Il Collegio ha escluso la natura sanzionatoria del ritiro e ha rilevato comunque il rispetto del principio di proporzionalità, essendo state emanate tre diffide e tre sanzioni pecuniarie prima del ritiro.
Infine, quanto all’ultrattività del piano particolareggiato, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, secondo cui essa opera per le previsioni urbanistiche già concretamente conformate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ma non per la parte del territorio che ne risulti priva. Il diniego del permesso di costruire è stato quindi ritenuto legittimo, e i ricorsi respinti, con conferma delle rispettive domande risarcitorie.
Nota della Redazione
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