Competenza ministeriale e giudicato nel riconoscimento dei titoli esteri (TAR Lazio n. 14628 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della formazione svolta all’estero per consentire l’esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno, la competenza spetta al Ministero dell’Istruzione in virtù dell’art. 50 del d.lgs. n. 300/1999, come modificato dal d.l. n. 1/2020 conv. in l. n. 12/2020, non configurandosi alcuna ipotesi di incompetenza assoluta in favore del Ministero dell’Università e della Ricerca. Non integra violazione o elusione del giudicato il provvedimento con cui l’Amministrazione, a seguito di una pronuncia che ha stabilito i criteri di comparazione tra i percorsi professionalizzanti, respinga l’istanza di riconoscimento per mancanza delle attestazioni del titolo. L’azione di annullamento proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento è irricevibile per tardività.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di una qualifica professionale per l’insegnamento acquisita in Romania, impugnava il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 473 del 24.2.2022, di rigetto dell’istanza di riconoscimento. Nel ricorso proponeva sia un’azione di accertamento della nullità del provvedimento, sia un’azione di annullamento, deducendo la violazione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze del TAR Lazio e la nullità per incompetenza assoluta del Ministero, che avrebbe rigettato l’istanza ritenendo competente il Ministero dell’Università e della Ricerca per il titolo di sostegno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha distinto le due azioni proposte, esaminandole separatamente. Quanto all’azione di accertamento della nullità, ha rilevato che l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, aveva evidenziato che la sentenza n. 10971/2021 aveva disposto di procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno e quello italiano, prescindendo dai riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE, per verificare che durata complessiva, livello e qualità non fossero inferiori. Il Ministero aveva poi precisato che, per le classi di concorso afferenti alle aree comuni del sostegno, non constavano abilitazioni, risultando mancanti le relative attestazioni del Ministero rumeno. Da ciò il TAR ha desunto che l’Amministrazione avesse operato proprio nel solco di quanto statuito dalle pronunce, escludendo ogni violazione del giudicato.
Il Collegio ha inoltre escluso la denunciata incompetenza assoluta del Ministero dell’Istruzione. Richiamando la giurisprudenza condivisa, ha precisato che, nel caso del riconoscimento della formazione svolta all’estero per l’esercizio della professione di insegnante di sostegno, la competenza è attribuita al Ministero dell’Istruzione sulla base dell’art. 50 del d.lgs. n. 300/1999. Tale norma, come modificata, prevede che spetti al Ministero l’organizzazione generale dell’istruzione scolastica, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente, nonché il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale. La censura è stata pertanto ritenuta infondata.
Quanto all’azione di annullamento, il TAR ne ha dichiarato la tardività. Il ricorso era stato notificato all’Amministrazione soltanto il 6 luglio 2022, oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta il 24 febbraio 2022. Il ricorso è stato quindi respinto con riferimento all’azione di nullità e dichiarato irricevibile con riguardo all’azione di annullamento, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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