Ordinanza contingibile e urgente al condominio detentore dell’area (TAR Campania n. 740 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco per la tutela della pubblica incolumità non deve essere necessariamente il proprietario del bene, essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, quale presupposto logico e materiale per l’esecuzione degli interventi di rimozione del pericolo. La disponibilità si desume da elementi di fatto, quali la collocazione del manufatto a servizio e ornamento del fabbricato condominiale e la condizione di non abbandono della vegetazione in esso contenuta. L’accertamento sull’effettiva titolarità del bene resta estraneo alla giurisdizione amministrativa, che ne conosce solo in via incidentale ai fini del giudizio di legittimità dell’ordinanza. Non integra sviamento di potere la rimodulazione della motivazione della fonte del pericolo rispetto a un precedente provvedimento, in assenza di elementi di prova precisi e concordanti.
Il Fatto
Il dirigente dell’Area tecnica del Comune di Bellizzi ha ordinato ai condomini ricorrenti l’immediata messa in sicurezza di un muro, a seguito del cedimento registratosi in data 18.1.2024. Con successiva ordinanza la stessa Autorità ha revocato il precedente provvedimento, ribadendo l’ordine di facere sulla base di una più ampia motivazione.
Con sentenza pubblicata il 19.7.2024 questa Sezione ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso la prima ordinanza e ha accolto quello avverso la seconda, ravvisando il vizio di incompetenza, per essere stata adottata dal dirigente anziché dal Sindaco. Il Sindaco ha quindi emanato l’ordinanza n. 9 del 26.7.2024, impugnata con il ricorso in esame, notificato in data 24.10.2024 e depositato il 22.11.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto alla dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento, il motivo non è condivisibile: non si tratta dell’avvio di un nuovo procedimento, ma della ripresa di quello già sfociato nelle ordinanze impugnate nel giudizio precedente. La ripresa era stata sostanzialmente prefigurata dalla Sezione, che aveva rimesso la questione al Sindaco per le valutazioni di competenza, e il diritto al contraddittorio risulta comunque salvaguardato dall’ampia motivazione del provvedimento.
Il secondo motivo non coglie nel segno. La disponibilità della res è presupposto indefettibile della legittimazione passiva all’ordine di eseguire lavori in casi di urgenza e necessità: è sufficiente la materiale disponibilità del bene, non la proprietà. La relazione della Polizia Municipale e la documentazione fotografica allegata confermano la collocazione dell’aiuola all’esterno del fabbricato condominiale, a servizio e decorazione dello stesso, e il crollo parziale del muro di contenimento. La condizione di non abbandono della vegetazione rende ragionevolmente presumibile che della manutenzione si occupino i condomini ricorrenti. Non convince l’argomentazione fondata sull’intestazione catastale della particella a un soggetto giuridico non più esistente, non essendo stata dimostrata l’intervenuta cessione dell’area al Comune.
Il Collegio esclude la necessità della richiesta verificazione, giacché scopo del giudizio amministrativo non è l’accertamento della titolarità del bene, rientrando tali questioni nella giurisdizione del giudice ordinario; la cognizione è solo incidentale, al fine di giudicare della legittimità dell’ordinanza. La legittimità sussiste in ragione della disponibilità dell’aiuola, anche a prescindere dalla prova della titolarità formale, dovendo prevalere il principio della tutela dell’incolumità pubblica. Le esigenze civilistiche relative alla presenza di un amministratore di un supercondominio o di un curatore speciale non possono impedire l’adozione del provvedimento.
Quanto alla sussistenza del pericolo, il Collegio la ritiene provata alla data dell’ordinanza. Il crollo del muretto, il ferimento di una persona, la presenza di due pini marittimi nell’aiuola e l’adiacenza di un parcheggio integrano gli estremi del grave pericolo. Non vale a smentirlo l’assenza di ulteriori crolli: neppure alla data del 22.10.2024 di intervento dei Vigili del Fuoco risultano assenti punti di frattura. Infine, lo sviamento di potere ricorre solo quando il pubblico potere è esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore, e la censura deve essere supportata da elementi di prova precisi e concordanti, non bastando mere allegazioni.
Nota della Redazione
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