Piano del parco prevalente sul PGT e usi impropri temporanei (TAR Lombardia n. 101 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni urbanistiche del piano territoriale di coordinamento del parco regionale sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati e sostituiscono le eventuali previsioni difformi. Il PGT comunale non dispone di alcun margine di autonomia nel recepire la destinazione d’area impressa dal piano del parco, non residuando poteri discrezionali in capo al Comune. La qualificazione di un’area come ambito agricolo non utilizzato e a usi temporanei esprime un uso improprio e precario, coerente con la vocazione agricola del Parco. È pertanto legittima la variante che sopprime tale qualificazione e preclude il rinnovo delle convenzioni e dei provvedimenti autorizzativi in essere, senza incidere sui titoli ancora efficaci fino alla loro scadenza.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un’area di circa 65.000 mq nel Comune di Carpiano, in parte ricadente nel Parco Agricolo Sud Milano, ove svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti. Il P.T.C. del Parco, approvato nel 2000, ricomprende circa 50.000 mq tra i territori agricoli di cintura metropolitana; il P.T.C.P. provinciale del 2013 classifica l’area come ambito destinato all’attività agricola d’interesse strategico.
Il P.G.T. del 2009 aveva individuato la stessa area come ambito agricolo a usi temporanei, in ragione di una convenzione urbanistica stipulata nel 2002 e rinnovata, con la quale la società si era obbligata al servizio di recepimento e smaltimento inerti fino al 31 dicembre 2023. Dopo il rilascio dell’A.U.A. nel 2017, il Comune ha avviato la variante impugnata, accogliendo le osservazioni della Città Metropolitana e del Parco e riclassificando l’area secondo la destinazione agricola produttiva. La ricorrente ha dedotto violazione della normativa di settore ed eccesso di potere; la Città Metropolitana ha eccepito l’improcedibilità per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di improcedibilità, perché il ricorso è manifestamente infondato. La ragione del rigetto è duplice e si articola su un piano sostanziale e su un piano funzionale.
La censura di illogicità e di acritico recepimento delle osservazioni non regge sul piano fattuale: la scelta di consentire l’attività della ricorrente è sempre stata di carattere temporaneo, perché impropria rispetto alla vocazione agricola dell’area, impressa fin dall’adozione del piano del Parco e mai contestata prima.
Il nucleo del ragionamento è la prevalenza del piano del parco. Il Parco Agricolo Sud Milano è vincolato quale bene paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lettera f), d.lgs. 42/2004, e il suo P.T.C. costituisce strumento urbanistico di valenza ambientale con efficacia precettiva immediata e prevalente, sia verso i privati sia rispetto alle competenze urbanistiche comunali. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 415 del 2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6214 del 2008.
Il dato normativo è decisivo: l’art. 18, comma 4, l.r. Lombardia n. 86/1983 stabilisce che le previsioni del piano del parco sono immediatamente vincolanti, si recepiscono di diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono le previsioni difformi. La medesima clausola è ripresa dall’art. 1, comma 5, della d.g.r. n. 7/818 del 2000. Ne segue che non sussiste alcun ambito di autonomia del PGT nel recepire la destinazione impressa dal P.T.C.: il Comune non può prevedere destinazioni diverse.
Quanto all’art. 27, comma 5, del Piano delle Regole, che vieta il rinnovo delle convenzioni e dei titoli autorizzativi e gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, il Collegio ne conferma la legittimità proprio perché la previsione salvaguarda l’attività in corso fino alla scadenza del termine quindicennale dell’A.U.A. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della risalenza della controversia.
Nota della Redazione
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