Silenzio e obbligo di provvedere dopo segnalazione di reato alla Procura (TAR Campania n. 1550 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio, presupposto della condanna dell’amministrazione è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia e il correlativo interesse ad agire. L’adozione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza rende il ricorso inammissibile, se anteriore, o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se successivo. Permane invece la situazione di inerzia colpevole se l’amministrazione non conclude il procedimento nel termine, o adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non chiude il procedimento ma ne rinvia sine die la definizione. Nel giudizio sulla diffida a esercitare la vigilanza urbanistica, l’amministrazione assolve l’obbligo di provvedere quando riscontra l’istanza e, per i profili che eccedono la propria competenza, investe la Procura della Repubblica con segnalazione di reato: le ulteriori iniziative di indagine rientrano nella competenza dell’autorità giudiziaria e non della P.A.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile sito nei pressi di un complesso edilizio, ha inoltrato al Comune un atto di diffida per sollecitare i controlli sulla regolarità urbanistica ed edilizia di una serie di volumi, tettoie e corpi di fabbrica aggiunti, prospettando la necessità di un accertamento urgente. L’amministrazione ha riscontrato l’istanza rappresentando di aver avviato gli accertamenti tramite la Polizia Locale e il tecnico incaricato della vigilanza; in esito ai sopralluoghi ha accertato e sanzionato interventi abusivi in due unità immobiliari, mentre per le restanti l’accesso è risultato precluso dall’atteggiamento ostruzionistico dei proprietari. L’Ufficiale di PG ha quindi inoltrato notizia di reato alla Procura della Repubblica e chiesto formale delega di indagini per l’accesso, senza ancora ottenere le autorizzazioni.

Reiterata la diffida senza ulteriori riscontri, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna del Comune all’adozione del provvedimento. Il Comune si è costituito, depositando documentazione e memoria, e ha sostenuto l’avvenuto assolvimento dell’obbligo adempitivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il presupposto del rito sul silenzio: la condanna dell’amministrazione esige che perduri l’inerzia al momento della decisione e che non sia venuto meno l’interesse ad agire. Da qui la distinzione tra inammissibilità per carenza originaria di interesse, quando il provvedimento intervenga prima del ricorso, e improcedibilità per sopravvenuta carenza, quando intervenga nel corso del giudizio.

Il Collegio precisa però il confine della regola: la situazione di inerzia colpevole permane, e con essa l’interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l’amministrazione non conclude il procedimento nel termine di riferimento oppure adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio. Tali atti non integrano un provvedimento ultimativo del procedimento che l’ente ha l’obbligo di chiudere, ma un rinvio sine die, come affermato da Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2019, n. 8349.

Applicando tale griglia alla fattispecie, il Collegio rileva che il Comune aveva già esitato la precedente e analoga diffida, assolvendo l’obbligo di provvedere. Per un verso, erano stati accertati e sanzionati interventi abusivi in due unità immobiliari; per altro verso, per le restanti unità, l’ente aveva notiziato la Procura della Repubblica e chiesto la delega di indagini finalizzata all’accesso.

Su questo secondo profilo si concentra il passaggio decisivo: una volta investita la Procura con segnalazione di reato, le iniziative di indagine rientrano nella competenza dell’autorità giudiziaria e non della P.A. L’ente non è quindi tenuto ad alcun ulteriore adempimento. Difetta, conclude il Collegio, la lamentata situazione inadempitiva, con conseguente rigetto del gravame e compensazione delle spese, in ragione della natura processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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