CIGO rischio impresa sospensione committente non evento non imputabile (TAR Trentino-Alto Adige n. 101 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cassa integrazione guadagni ordinaria è concessa solo in presenza di eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti. La sospensione o la riduzione dell’attività disposta dal committente in forza di una clausola contrattualmente pattuita, che ne prevede la facoltà senza indennizzo entro limiti temporali definiti, rientra nell’ordinario rischio d’impresa e non integra il requisito della non imputabilità. Non è quindi configurabile la causale della mancanza di lavoro o di commesse ex art. 3 del D.M. n. 95442/2016. Quando l’Amministrazione annulla in autotutela un beneficio concesso in assenza dei presupposti, l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto è in re ipsa, per l’indebito esborso di denaro pubblico, e non è richiesta una specifica motivazione sul punto.
Il Fatto
La società ricorrente operava in regime di subappalto per la realizzazione di un’opera in galleria, producendo in sito elementi prefabbricati in cemento armato su specifiche del committente, in sostanziale mono committenza. Nel giugno 2021 un’imprevista instabilità del fronte di scavo bloccò la talpa meccanica del committente. Ne seguirono la sospensione e poi la riduzione della produzione ordinate dal committente stesso. A fronte della contrazione dell’attività, la società presentò domanda di CIGO per la causale mancanza di ordini e commesse, ottenendo il provvedimento di accoglimento.
Dopo circa nove mesi l’INPS avviò il procedimento di autotutela, ritenendo che la causale invocata non fosse integrabile e che l’evento geologico fosse prevedibile, perché già contemplato dalle clausole contrattuali sulla sospensione della fornitura. Il provvedimento di annullamento venne impugnato davanti al TAR, con domanda di sospensione cautelare e di restituzione delle somme.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria, per ragioni di antecedenza logica, le censure sull’illegittimità della CIGO concessa, che costituisce il presupposto dell’autotutela. Richiama l’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015 e l’art. 1 del D.M. n. 95442/2016, che esigono la transitorietà della situazione aziendale e l’involontarietà della stessa, non riconducibile a imperizia o negligenza delle parti.
La Corte sottolinea che le causali integrative sono soggette a stretta interpretazione. L’istituto della cassa integrazione deroga al sinallagma retributivo e non può divenire strumento di traslazione del rischio d’impresa sulla collettività. Su questa linea richiama il consolidato indirizzo amministrativo, tra cui TRGA Bolzano n. 216/2023 e TAR Roma n. 3590/2023, che configura un potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o palese difetto istruttorio.
Il punto decisivo è la clausola del contratto di subappalto, che attribuiva al committente la facoltà di sospendere l’esecuzione della fornitura per un periodo definito, senza compensi né indennizzi. La società, operando in un contesto notoriamente esposto al rischio geologico, aveva accettato tale rischio e avrebbe dovuto modulare il proprio modello imprenditoriale su di esso. La contrazione produttiva deriva dunque da una scelta negoziale, non da un fattore esterno sottratto a ogni controllo: manca il requisito della non imputabilità.
Diventa così secondaria la questione della dimostrazione della riduzione delle commesse. Il prospetto prodotto dalla ricorrente non era idoneo a provare la minor quantità della fornitura ed era in discordanza con i dati di bilancio esaminati in autotutela. Quanto all’evento geologico, il Collegio esclude che integri la causale di cui all’art. 8, comma 1, del D.M. n. 95442/2016: esso attiene all’attività del committente e si riverbera solo indirettamente sull’impresa, difettando comunque la non prevedibilità.
Passando ai presupposti dell’autotutela, la Corte ritiene che, in caso di erogazione di denaro pubblico in assenza dei requisiti, l’annullamento costituisca atto dovuto e che l’interesse pubblico sia in re ipsa. La motivazione è sufficiente se dà conto dei profili di illegittimità del provvedimento di concessione. Infondate le censure sul supplemento istruttorio e sull’affidamento; inammissibili per genericità quelle sulla violazione dei principi di economicità e sull’art. 3 della legge n. 335/1995. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.