L’annullamento del contratto di programma non travolge i controlli tariffari successivi (TAR Piemonte n. 10 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto caducante dell’annullamento giurisdizionale di un atto presupposto si estende automaticamente agli atti consequenziali solo quando tra essi sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, ancorato a una previsione normativa, primaria o secondaria, che non ammetta nuove e ulteriori valutazioni di interessi. Un atto negoziale, sia pur a rilevanza pubblicistica, non può fondare un vincolo di tal genere, restando res inter alios acta rispetto all’autorità di vigilanza. Ne consegue che l’annullamento della delibera di approvazione tariffaria adottata da un’autorità priva del requisito di indipendenza non travolge gli atti di verifica e controllo successivamente espletati dall’ART nei limiti delle proprie competenze, i quali restano soggetti al regime dell’autotutela e al rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria della concessione di gestione di uno scalo aeroportuale, stipulava con l’ENAC un Contratto di Programma decennale, articolato in due sotto-periodi tariffari, il secondo dei quali riferito agli anni 2017-2021.
L’art. 22, comma 2, d.l. n. 5/2012 aveva sottratto gli scali c.d. in deroga ai poteri di vigilanza piena dell’ART fino alla conclusione delle procedure in corso. Su tali basi l’ENAC, con provvedimento del 29/11/2016, approvava l’articolazione tariffaria del secondo periodo. Il TAR Veneto respingeva l’impugnazione dei vettori; il Cons. Stato, con sentenza n. 2807/2024, accoglieva l’appello, disapplicava la norma interna e annullava gli atti di approvazione. L’ART, ritenutasi destinataria dell’effetto espansivo della pronuncia, avviava un procedimento concluso con la delibera n. 138/2025, imponendo il ricalcolo dei diritti dell’intero sotto-periodo e il recupero tariffario. La società impugnava la determinazione davanti al TAR Piemonte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal secondo motivo, che investe il fondamento logico della delibera: la supposta portata travolgente della pronuncia d’appello. Il Collegio richiama la distinzione tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, e la consolidata giurisprudenza amministrativa sul punto.
Due sono i presupposti richiesti: l’appartenenza dei provvedimenti alla medesima serie procedimentale e la derivazione necessaria del secondo dal primo, senza nuove valutazioni di interessi. La Corte precisa un passaggio qualificante: il nesso deve sussistere sul piano normativo astratto e trovare fondamento nella norma attributiva del potere. Non è predicabile alcun nesso putativo, né l’amministrazione può unilateralmente spezzarlo aprendo una finestra istruttoria.
Verificata tale chiave di lettura, il vincolo non sussiste né rispetto agli anni 2020 e 2021, né rispetto agli anni 2018 e 2019. Per i primi, difetta una norma che impedisse all’ART di valutare la compatibilità delle determinazioni ENAC con gli artt. 71 ss. d.l. n. 1/2012 e con la Direttiva 2009/12/CE; nessun vincolo poteva discendere dal Contratto di Programma, stipulato tra la società ed ENAC e non vincolante verso l’ART. Per i secondi, la determinazione annuale dei corrispettivi imponeva accertamenti tecnico-discrezionali sull’andamento della gestione e del traffico, così escludendo la natura meramente esecutiva degli atti ENAC.
Il Tribunale sottolinea che la contrarietà al diritto eurounitario comporta illegittimità dell’atto, non nullità, con conseguente applicazione del regime decadenziale. Il giudicato resta dunque limitato agli atti direttamente impugnati.
Fondato è anche il primo motivo. Per gli anni 2018 e 2019 l’ART non ha giustificato l’omesso esercizio delle funzioni di vigilanza che le spettavano; per gli anni 2020 e 2021, non caducati, avrebbe dovuto attivare poteri di secondo grado con le garanzie della legge n. 241/1990. L’Amministrazione ha invece rideterminato i corrispettivi senza ponderare l’incidenza delle proprie pregresse omissioni sulla programmazione economico-finanziaria del gestore. Il ricorso è accolto, il terzo motivo assorbito, le spese compensate.
Nota della Redazione
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