Oscuramento dell’offerta tecnica illegittimo se la dichiarazione di segreto è generica (TAR Sicilia n. 1518 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’oscuramento di parti dell’offerta tecnica è legittimo solo se l’operatore economico renda una dichiarazione motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, idonea a individuare informazioni specifiche, suscettibili di sfruttamento economico e connotate da effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, come richiesto dall’art. 98 cod. propr. ind. La stazione appaltante non può aderire acriticamente alla richiesta dell’aggiudicatario, essendo tenuta a un autonomo e discrezionale apprezzamento sulla validità e pertinenza delle ragioni addotte. In difetto di tali requisiti, la riservatezza non è configurabile e prevale il diritto di accesso difensivo degli altri concorrenti, ferma restando la tutela contro l’uso improprio delle informazioni acquisite.

Il Fatto

Una società ha impugnato la comunicazione di aggiudicazione di un appalto di vigilanza antincendio, nella parte in cui dava atto dell’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria perché coperta da segreto tecnico e commerciale, e ha chiesto l’accesso integrale alla proposta della controinteressata. La ricorrente, terza classificata in graduatoria, ha dedotto la violazione dell’art. 35, comma 4, lett. a), e comma 5, e dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, lamentando che la dichiarazione dell’aggiudicataria fosse generica e riproducibile per qualsiasi gara e che la stazione appaltante l’avesse accettata senza verifica.

La ricorrente ha altresì evidenziato che l’oscuramento aveva riguardato anche pagine non coperte dalla dichiarazione dell’operatore, sottraendo alla conoscenza parametri di punteggio relativi all’organizzazione aziendale, alle modalità di esecuzione delle ronde, al piano formativo e alle migliorie del servizio. Si sono costituiti la struttura sanitaria resistente e l’aggiudicataria, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità. Quella fondata sulla posizione di terza graduata e sulla mancata opposizione all’accesso parziale concesso ad altro operatore è stata respinta perché l’accesso assume valenza autonoma rispetto alla sorte del processo principale e perché gli operatori collocatisi nei primi cinque posti godono di un regime ostensivo privilegiato, senza onere di comprovare un interesse differenziato, essendo gli atti reciprocamente disponibili tramite la piattaforma ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.

Anche l’eccezione di carenza d’interesse è stata respinta. La verifica richiesta all’amministrazione e al giudice attiene al solo nesso di strumentalità tra documentazione e situazione sostanziale da tutelare, senza valutazione ex ante sulla decisività del documento nel processo. Il controllo sulla stretta indispensabilità dell’accesso difensivo è logicamente successivo all’accertamento dell’esistenza del segreto tecnico o commerciale: in sua assenza, si riespande la regola generale della completa accessibilità degli atti di gara.

Nel merito, il Collegio ha ricondotto la fattispecie al rito super accelerato dell’art. 36, comma 4, del codice, qualificando come norma eccezionale e non suscettibile di estensione analogica la disciplina che presuppone la contestualità tra comunicazione dell’aggiudicazione e pubblicazione della documentazione, con indicazione delle decisioni sull’oscuramento. Ha poi richiamato l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 10 giugno 2025, causa C-686/2024, e la procedura di infrazione INFR(2018)2273, da cui emerge l’esigenza di un bilanciamento proporzionato tra tutela giurisdizionale effettiva e riservatezza, non essendo ammessa una prevalenza automatica del diritto di difesa.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni dell’aggiudicataria generiche e carenti. L’operatore non ha individuato un’informazione specifica suscettibile di sfruttamento economico e capace di garantire un vantaggio concorrenziale, né ha dimostrato i caratteri di segretezza oggettiva richiesti dall’art. 98 cod. propr. ind. La clausola che ha inteso riservare “tutta la documentazione” è stata giudicata inammissibile. La struttura sanitaria, dal canto suo, ha aderito acriticamente alla pretesa, omettendo quell’autonomo apprezzamento su validità e pertinenza delle ragioni opposte che le compete.

Il ricorso è stato quindi accolto: annullata la nota di aggiudicazione nella parte relativa all’oscuramento, accertato il diritto della ricorrente all’ostensione integrale dell’offerta tecnica e ordinato all’amministrazione di provvedervi entro quindici giorni. Le spese di lite sono state poste a carico della resistente e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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