Il termine di 120 giorni condiziona l’ottemperanza al giudicato del Ministero (TAR Puglia n. 101 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito di ottemperanza la condizione di procedibilità del ricorso è integrata dal decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione. Accertato il passaggio in giudicato della decisione e l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al decisum entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La comminatoria della penalità di mora ex art. 114, comma 4 lett. e), c.p.a. non è automatica e va esclusa quando l’inadempimento sia di scarsa durata. Il giudice può compensare integralmente le spese in ragione della limitata attività difensiva richiesta.
Il Fatto
La ricorrente aveva agito davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Trani contro il Ministero della Salute per ottenere l’accertamento del diritto all’assegno una tantum di cui all’art. 2, commi 3 e 6, legge n. 210/1992, a causa del decesso del coniuge, avvenuto nel 2015 per patologia contratta dalla moglie, a sua volta contagiata in seguito a trasfusioni di sangue.
Il Giudice civile, con sentenza n. 479/2023, aveva accolto la domanda e condannato il Ministero al pagamento dell’indennità, oltre accessori. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato ai fini dell’esecuzione il 21.04.2023 ed era passato in giudicato. Non essendo intervenuta l’ottemperanza, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. La decisione da ottemperare risulta passata in giudicato, come attestato in calce dalla Cancelleria della Sezione Lavoro. Notificata il 21.04.2023, essa ha fatto decorrere il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia dato prova di adempimento.
Da qui la conclusione sulla sussistenza della condizione di procedibilità prevista ex lege e sull’ammissibilità del ricorso. Il giudice amministrativo verifica cioè in via preliminare il rispetto del termine dilatorio che il legislatore impone al creditore prima di accedere al rito di ottemperanza, e nel caso concreto lo ritiene pacificamente maturato.
Superato il vaglio di rito, il Collegio ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. All’inerzia ulteriore ricollega la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, con facoltà di delega e senza diritto al compenso.
Quanto alla penalità di mora richiesta ex art. 114, comma 4 lett. e), c.p.a., il Collegio non la riconosce. La scelta riposa sulla scarsa durata dell’inadempimento e sulla limitata attività difensiva richiesta, fattori che giustificano anche la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
La decisione conferma l’assetto tipico del rito: accertamento del giudicato e dell’inerzia, ordine di esecuzione con termine, nomina anticipata del commissario, esclusione della penalità quando l’inadempimento non presenti carattere di particolare gravità o persistenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.