Annotazione nel casellario e contenzioso sulla risoluzione (TAR Lazio n. 7474 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del potere di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’Autorità nazionale anticorruzione non deve valutare la fondatezza della segnalazione di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, attività riservata al giudice ordinario, ma solo accertare l’effettiva esistenza del fatto e la sua utilità ai fini della tenuta del Casellario. L’annotazione è legittima ove la notizia non sia manifestamente infondata e l’operatore non dimostri un uso abnorme, ossia manifestamente irragionevole o sproporzionato, del potere di risoluzione da parte della stazione appaltante. La violazione del contraddittorio procedimentale ex art. 108, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 rileva solo quando assume palese evidenza, impedendo totalmente all’operatore ogni interlocuzione con l’amministrazione.

Il Fatto

Una società, aggiudicataria di un appalto per la riqualificazione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica, vedeva risolto il contratto per grave inadempimento da parte della stazione appaltante. Nel corso dell’esecuzione, l’operatore lamentava eventi eccezionali e imprevedibili che avrebbero impedito il completamento delle opere, quali l’occupazione dell’area di cantiere, la presenza di amianto, avverse condizioni metereologiche e la nomina di un nuovo RUP.

La stazione appaltante segnalava la risoluzione all’Anac, che avviava il procedimento di annotazione, instaurava il contraddittorio e, disattesa la richiesta di audizione, iscriveva la notizia nell’area B del Casellario informatico. La società impugnava il provvedimento e l’annotazione, deducendo il cattivo esercizio del potere di annotazione e la mancata valorizzazione delle proprie difese circa la legittimità della risoluzione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio premette che l’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 attribuisce all’Anac un potere di accertamento circa l’esistenza dei fatti segnalati, non di valutazione sulla loro fondatezza. Tale potere è esercitato nell’ambito di un’attività di verifica della non manifesta infondatezza della segnalazione, mentre la valutazione sulla gravità dell’inadempimento resta riservata all’autorità giurisdizionale competente sulla risoluzione contrattuale.

Il Collegio richiama il proprio precedente per cui la manifesta infondatezza ricorre solo in presenza di una questione di fatto o di diritto immediatamente percepibile, dotata di particolare forza persuasiva, che emerga dalla piana lettura degli atti. Nel caso di specie, la società non ha offerto prove di un utilizzo abnorme del potere risolutivo da parte della stazione appaltante, limitandosi a contestare la legittimità della decisione di risolvere il contratto.

Quanto al dedotto deficit di contraddittorio, il TAR rileva che la stazione appaltante aveva contestato gli addebiti, comunicato il sopralluogo e assegnato un termine per le controdeduzioni, senza ricevere alcun riscontro dall’operatore. La mancata partecipazione al procedimento e l’assenza di osservazioni, anche tardive, escludono una lesione sostanziale del diritto di difesa. I termini asseritamente brevi non integrano una patente violazione dell’art. 108 d.lgs. n. 50/2016, in quanto le garanzie procedimentali non possono ridursi a un simulacro formale.

Con riferimento alla presunta eccezionalità degli eventi, il Collegio osserva che a ogni circostanza di forza maggiore era seguito un provvedimento di sospensione e la concessione di proroghe: il termine finale era stato differito dal 27 giugno al 17 novembre 2024, data alla quale risultava completato solo il 5% delle opere. Tale dato, non contestato, evidenzia l’assenza dei caratteri di straordinarietà che avrebbero imposto un approfondimento istruttorio all’Anac. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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