Carenza di periculum in mora invocabile d’ufficio e rigetto dell’istanza cautelare per mancata allegazione del pregiudizio concreto (TAR Puglia n. 216 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di misure cautelari deve essere sostenuta dall’allegazione, ancor prima che dalla prova, di uno specifico e concreto pregiudizio grave e irreparabile. In mancanza di tale allegazione, viene meno un presupposto indefettibile per l’accesso alla tutela cautelare e l’istanza deve essere respinta, a prescindere dalla fondatezza del fumus boni iuris. La carenza del periculum in mora è rilevabile anche d’ufficio dal giudice amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di infrastrutture per telecomunicazioni, ha impugnato la comunicazione con cui la Regione Puglia ha trasmesso documentazione relativa all’istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni. Ha altresì chiesto l’annullamento e/o la disapplicazione del regolamento regionale richiamato nella comunicazione, inclusi i relativi allegati, nonché della ricevuta di protocollo dell’Ente Parco nazionale del Gargano. Con il ricorso è stata presentata istanza di adozione di misure cautelari collegiali ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato l’istanza cautelare alla luce dei presupposti richiesti dalla disciplina processuale. Ha rilevato che l’istanza di misure interinali risulta sostanzialmente sfornita del requisito del periculum in mora, non essendo stato individuato alcun elemento a sostegno delle asserite esigenze cautelari. Il giudice ha sottolineato che non è sufficiente una generica prospettazione del danno, ma occorre una specifica allegazione del pregiudizio concreto che potrebbe derivare dall’esecuzione degli atti impugnati durante il tempo necessario alla decisione di merito.

La carenza di allegazione, ancor prima che di prova, sullo specifico e concreto pregiudizio grave e irreparabile in ipotesi sussistente, è stata considerata dirimente: viene a mancare un presupposto indefettibile per accedere alla tutela cautelare, a prescindere da ogni valutazione in ordine al fumus boni iuris.

Il Collegio ha quindi respinto l’istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese della fase incidentale e l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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