Inammissibile l’impugnazione del regolamento capitolino sugli immobili comunali (TAR Lazio n. 631 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un regolamento comunale che individua con previsioni generali e astratte i criteri di affidamento dei beni pubblici è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, poiché la lesione si concretizza solo con l’adozione degli atti applicativi. L’interesse all’annullamento dell’atto regolamentare resta indifferenziato e seriale finché il regolamento non sia concretamente applicato al singolo destinatario. La scadenza del titolo concessorio e l’occupazione tollerata del bene pubblico non radicano alcuna posizione di interesse legittimo in capo all’ex concessionario. Il rinnovo tacito della concessione per facta concludentia non è ammissibile, non potendosi desumere per implicito la volontà dell’amministrazione di vincolarsi.
Il Fatto
Una società, già titolare di una concessione per insediamento temporaneo su un’area di proprietà comunale, ha impugnato la deliberazione con cui Roma Capitale ha adottato il Regolamento sull’utilizzo degli immobili per finalità di interesse generale. La ricorrente lamentava l’abrogazione delle pregresse deliberazioni capitoline e la limitazione della possibilità di concessione dei beni demaniali ai soli soggetti che perseguono fini coerenti con quelli dell’ente, deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l’irragionevole disparità di trattamento e la lesione del legittimo affidamento ingenerato da una risalente permanenza nell’area.
Dopo la trasposizione del ricorso straordinario, l’amministrazione capitolina eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse, essendo la concessione scaduta da tempo e non rinnovabile automaticamente. La trattazione era rinviata più volte in vista di una possibile definizione stragiudiziale, non intervenuta. All’udienza la ricorrente insisteva per l’accoglimento; il collegio tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto disatteso la richiesta di rinvio, non ravvisando i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Il titolo concessorio era scaduto e il rilascio “per insediamento temporaneo”, previsto dalla delibera del 1982 per la durata di cinque anni, non avvalorava alcun affidamento al rinnovo. L’occupazione tollerata del bene pubblico, secondo l’orientamento richiamato, non radica alcuna posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo in capo all’occupante, essendo irrilevante il pagamento delle somme corrispondenti all’originario canone, che valgono solo a compensare l’occupazione sine titulo. Il rinnovo per facta concludentia non è ammissibile, non potendosi desumere per implicito la volontà dell’amministrazione di vincolarsi.
Acclarata la perdita della titolarità della concessione, la pretesa della società a un determinato assetto regolamentare non risultava né giuridicamente qualificata né differenziata rispetto alla generalità dei consociati.
Il Tribunale ha aggiunto che le disposizioni sulle finalità perseguite dagli aspiranti concessionari sono prive di immediata lesività: l’art. 23 del Regolamento non esclude in assoluto le attività commerciali e la concreta lesione è rinviata ai futuri atti applicativi. Il regolamento fissa criteri che divengono lesivi solo quando l’amministrazione adotterà gli atti necessari ad attualizzarli. La lesione che radica l’interesse deve essere attuale e non può discendere da un pregiudizio futuro ed eventuale; nell’ambito dei potenziali destinatari l’interesse resta indifferenziato e diventa legittimo solo con l’applicazione concreta al singolo. Il principio vale anche quando il regolamento contenga previsioni attributive di poteri vincolati o di discrezionalità tecnica.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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