Obbligo di motivare sull’affidabilità in presenza di precedenti sanzionatori dichiarati (TAR Puglia n. 101 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, la stazione appaltante che ritenga non incisiva della moralità professionale la pregressa vicenda dichiarata dal concorrente non è di regola tenuta a esplicitare analiticamente le ragioni del proprio convincimento, potendo la motivazione risultare implicita o per facta concludentia, cioè con l’ammissione alla gara. Tale regola subisce però eccezione quando la vicenda dichiarata presenti una pregnanza tale che l’amministrazione non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali ha comunque apprezzato l’impresa come affidabile. In mancanza di motivazione sull’ammissione in presenza di una pregressa vicenda di particolare rilevanza, il sindacato del giudice amministrativo rischia di trasformarsi in una non consentita sostituzione dell’autorità giudiziaria alla stazione appaltante. Ne deriva l’obbligo, in sede di riedizione del potere, di motivare espressamente sulla sussistenza di eventuali cause di esclusione.

Il Fatto

Il Comune di Brindisi indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia, pulizia e manutenzione degli impianti sportivi comunali, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara l’appalto viene aggiudicato a un consorzio cooperativo, mentre la società seconda classificata impugna la determinazione di aggiudicazione e gli atti di gara, dolendosi in particolare della mancata valutazione dell’affidabilità dell’aggiudicataria.

Nelle more, il comune sospende l’aggiudicazione e attiva il subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta; all’esito delle giustificazioni rese dall’operatore, il R.u.p. riscontra la congruità e l’amministrazione conferma l’aggiudicazione con una seconda determinazione, anch’essa impugnata con motivi aggiunti. La domanda cautelare della ricorrente viene accolta con ordinanza collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo e rigetta le ulteriori censure. Sul punto centrale, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, in termini generali, la stazione appaltante che non ritenga la pregressa vicenda professionale incisiva della moralità del concorrente non deve motivare analiticamente, ben potendo la motivazione risultare implicita nell’ammissione alla gara. Richiama però anche il diverso indirizzo per cui quella regola subisce eccezione quando la vicenda dichiarata presenti una pregnanza tale da imporre ragioni esplicite.

Nel caso concreto, nell’informativa allegata alla domanda di partecipazione l’aggiudicataria aveva dichiarato di essere stata interessata da due procedimenti dell’Autorità garante della concorrenza per intese restrittive in procedure relative a servizi analoghi, conclusisi con sanzioni e con annotazione nel casellario informatico, nonché talune risoluzioni contrattuali e l’applicazione di una penale di rilevante valore. Tali circostanze, per numero e per astratta idoneità a essere sussunte nelle fattispecie escludenti dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, imponevano all’amministrazione di motivare espressamente sull’affidabilità in concreto dell’operatore.

Il Tribunale sottolinea che, in difetto di alcuna indicazione ricavabile dagli atti di gara, si concretizzerebbe il rischio di consentire al giudice di sostituirsi in prima battuta in una valutazione riservata alla stazione appaltante. Da qui l’accoglimento parziale e l’obbligo, in sede di riedizione del potere, di motivare sulla sussistenza di eventuali cause di esclusione.

Le altre censure sono respinte. Quanto ai costi e al prezzario regionale, il Collegio ritiene la doglianza smentita dalla documentazione e dalla coerenza dei conteggi. Sulle migliorie e sui punteggi, richiama l’ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per abnormità o palese inattendibilità, e rileva che il computo complessivo delle migliorie dell’aggiudicataria supera quello della ricorrente. Sul procedimento di anomalia, esclude l’obbligo di coinvolgere la commissione, essendo il supporto della stessa mera facoltà del R.u.p., e ritiene le giustificazioni idonee a superare le contestazioni. I provvedimenti di aggiudicazione e di conferma vengono pertanto annullati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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