Payback dispositivi medici ricorso respinto e difetto giurisdizione sui motivi aggiunti (TAR Lazio n. 132 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 è conforme ai principi di proporzionalità, irretroattività e tutela dell’affidamento, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015, prima dell’indizione delle gare, dell’esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. I provvedimenti regionali di ripiano, ancorché formalmente qualificati come “provvedimenti”, non sono espressione di potere autoritativo ma di attività interamente vincolata, tecnico-contabile e riepilogativa. Da essi sorge un rapporto obbligatorio paritario in cui la situazione giuridica azionata è di diritto soggettivo: le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugna davanti al TAR Lazio il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per il 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida attuative e gli atti presupposti. La ricorrente deduce l’illegittimità del meccanismo di ripiano per violazione dei principi di irretroattività, affidamento, libera iniziativa economica e riserva di legge.
Con plurimi motivi aggiunti impugna poi i decreti con cui le regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e i relativi importi. Un ultimo ricorso per motivi aggiunti aggredisce i provvedimenti con cui la regione ha rideterminato in diminuzione la quota a carico della società, in ottemperanza alle sentenze n. 139 e n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, applicando la riduzione al 48 per cento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come convertito, richiamando integralmente la sentenza della Sezione n. 11550/2025 e la sentenza n. 140 del 2024 della Consulta. Il ricorso principale è infondato: le quote di ripiano (40 per cento nel 2015, 45 nel 2016, 50 nel 2017 e 2018) e la misura del concorso di ciascuna impresa erano note fin dal 2015, prima delle gare.
La fissazione del tetto regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard, benché intervenuta con l’accordo in Conferenza del 7 novembre 2019, coincideva con il tetto nazionale già noto dal 2014. Le fornitrici, secondo ordinaria diligenza, avrebbero dovuto assumere tale parametro come riferimento e considerare l’alea del rischio contrattuale. Il payback non incide sull’esito delle gare né sul prezzo, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori.
La questione centrale riguarda i motivi aggiunti. Il comma 9-bis dell’art. 9-ter attribuisce alle regioni sole competenze di verifica contabile, definizione dell’elenco delle aziende e imposizione del pagamento. Esse non possono determinare il tetto, certificarne il superamento né quantificarne lo scostamento, competenze riservate allo Stato.
I provvedimenti regionali sono quindi privi di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche tecnica. Si tratta di mera ricognizione e somma di dati contabili, con applicazione matematica di una percentuale fissata ex lege al fatturato al lordo dell’IVA. Non sussiste potere autoritativo.
Il Collegio applica il criterio del petitum sostanziale e richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 28429/2022, n. 8188/2022, n. 10089/2020): appartiene al giudice ordinario la controversia su un diritto soggettivo che l’amministrazione incida con attività vincolata. I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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