Sei scatti stipendiali al personale di polizia in quiescenza volontaria (TAR Emilia-Romagna n. 1231 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, come modificato dall’art. 21, l. n. 232 del 1990, spetta al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda che abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile ai fini dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura perentoria e non determina alcuna decadenza, in difetto di espressa previsione normativa. L’art. 4, d.lgs. n. 165 del 1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, ma incide sui sei scatti ai soli fini della base pensionabile, né subordina il beneficio al previo pagamento della contribuzione. La prescrizione quinquennale decorre dal primo ordinativo di pagamento successivo alla cessazione dal servizio ed è interrotta dalla formale diffida del dipendente.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza dal 10 ottobre 1989 al 1° aprile 2022, si è congedato a domanda a cinquantotto anni di età, con quarantuno anni di servizio utile alla data del collocamento in quiescenza. L’INPS, nel liquidare il trattamento di fine servizio, non ha riconosciuto i sei scatti stipendiali invocati dall’interessato.

Il dipendente ha quindi impugnato il prospetto di liquidazione, chiedendo l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione del beneficio, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito eccependo il rigetto del ricorso sotto tre profili: la mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, l’inapplicabilità del beneficio per mancato pagamento della contribuzione e l’intervenuta prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sul beneficio in esame, richiamandolo per relationem in applicazione dell’art. 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm. Quanto all’ambito soggettivo, la giurisprudenza amministrativa ricomprende pacificamente tra i destinatari i dipendenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia. La conclusione è confermata dall’art. 1911, comma 3, del C.o.m., che mantiene l’applicabilità dell’art. 6-bis per tutte le forze di polizia a ordinamento militare.

Nel caso concreto risultano soddisfatti i requisiti oggettivi del comma secondo della norma, ovvero il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e il raggiungimento di almeno trentacinque anni di servizio utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. Il Collegio esclude l’operatività dell’art. 4, d.lgs. n. 165 del 1997: la disposizione incide sui sei scatti soltanto ai fini della determinazione della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, né subordina il beneficio al previo versamento della contribuzione.

L’art. 6-bis è qualificato come integrativo dell’elenco delle voci computabili contenuto nell’art. 38, d.P.R. n. 1032 del 1973, essendo stato introdotto successivamente e in forza di legge: la mancata espressa previsione del beneficio nel testo unico non ne impedisce quindi l’inclusione. Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio ne nega la natura perentoria, in mancanza di una previsione espressa di decadenza; il rispetto del termine è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Sulla prescrizione, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il dies a quo del termine quinquennale coincide con il primo ordinativo di pagamento dell’indennità di buonuscita successivo alla cessazione del servizio. Il ricorrente ha tempestivamente contestato l’ammontare del trattamento, con una diffida che ha interrotto il termine, e il ricorso è stato notificato entro lo stesso. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità entro sessanta giorni dalla pubblicazione; interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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