Esame di abilitazione forense e correzione dell’elaborato ad opera della Sottocommissione senza componente accademica (TAR Calabria n. 375 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione degli elaborati, nelle materie assicurate dalla componente accademica, può essere legittimamente svolta anche da una sottocommissione priva di tale componente, in virtù di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 31/2021, che ha natura transitoria. Il voto numerico attribuito alla prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense è autosufficiente ai fini motivazionali, a condizione che i profili carenti dell’elaborato siano indicati nel verbale di correzione. La valutazione della commissione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta e palese. Tale sindacato non può essere surrogato da un parere pro veritate di parte, che non può sostituire la valutazione amministrativa.
Il Fatto
Un candidato all’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2025, impugnava il verbale di adunanza con cui la Sottocommissione aveva corretto il proprio elaborato scritto, attribuendo un punteggio di 15/30, e il conseguente provvedimento di non ammissione alle prove successive.
La censura si articolava su tre motivi: l’incompetenza della Sottocommissione a correggere l’elaborato in assenza della componente accademica, il difetto di motivazione del giudizio negativo espresso mediante mero voto numerico e l’errore di valutazione del compito, evidenziato anche mediante un parere pro veritate. Il ricorrente chiedeva la sospensione degli atti impugnati, avanzando altresì memoria con questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 31/2021.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria respinge l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione della sospensiva. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che la censura sulla composizione della Sottocommissione non considera l’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 31/2021, che ha espressamente regolato la materia. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente è precedente a tale disposizione, mentre la questione di costituzionalità è stata già dichiarata manifestamente infondata dal T.A.R. Sicilia, Sez. II, n. 2494 del 2024.
Sul secondo motivo, il Tribunale richiama il principio espresso dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 in ordine all’autosufficienza del voto numerico. La Commissione ha concretamente indicato nel verbale di correzione, tramite apposite spunte, i profili del compito ritenuti carenti. Tale scheda di valutazione, contenuta nel verbale di correzione allegato al ricorso, non costituisce una successiva integrazione della motivazione, ma rappresenta l’atto stesso della valutazione.
In relazione al terzo motivo, il Collegio ribadisce che la valutazione delle commissioni d’esame è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta ed evidente. Richiamando il Cons. Stato, Sez. IV, n. 2087 del 2019, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, né il parere pro veritate può essere invocato a sostituzione della valutazione amministrativa legittimamente esercitata. Il Tribunale respinge quindi l’istanza cautelare e compensa le spese per la particolarità del caso.
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Nota della Redazione
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