Legittimazione del vicino a sollecitare la vigilanza edilizia e improcedibilità del silenzio (Cons. Stato n. 10202 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad attivare i poteri di vigilanza e repressione in materia edilizia spetta a chiunque vi abbia interesse e, segnatamente, al proprietario confinante che lamenti possibili effetti pregiudizievoli da opere edilizie potenzialmente abusive. L’art. 87, comma 3, c.p.a., nel dimezzare i termini dei giudizi camerali, si applica anche alla notificazione dell’appello in materia di silenzio, poiché l’atto non rientra tra quelli per cui restano fermi i termini ordinari. Una volta intervenuto il riscontro dell’amministrazione, anche non satisfattivo, il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile per venir meno del presupposto dell’inerzia. Le censure sulle modalità di esercizio del potere vanno fatte valere con l’ordinario giudizio di cognizione, non con l’azione avverso il silenzio. È preclusa ogni contestazione che, sotto forma di sollecitazione dei poteri di vigilanza, miri a superare titoli edilizi coperti da giudicato.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile confinante con un fabbricato contestava la conformità delle opere realizzate ai titoli edilizi, deducendo superfici e volumetrie eccedenti rispetto a quelle assentite. Il giudizio avverso i titoli si era concluso con rigetto, ma la pronuncia aveva espressamente lasciato impregiudicata la facoltà di sollecitare i poteri di vigilanza e repressione ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Con istanza del 6 dicembre 2023 il confinante chiedeva al Comune di verificare la corrispondenza tra opere realizzate e titoli. Non ricevendo riscontro, proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, integrato da motivi aggiunti avverso la nota con cui l’ente escludeva eccedenze volumetriche. Il TAR dichiarava inammissibili ricorso e motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, accertato l’esercizio dei poteri di vigilanza. Proponeva appello il confinante; la società controinteressata spiegava appello incidentale per difetto originario di legittimazione e interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente l’appello incidentale. Lo dichiara irricevibile per tardività, richiamando l’art. 87, comma 3, c.p.a.: nei giudizi camerali, tra cui quello in materia di silenzio, i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli ordinari, salvo quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti di primo grado. La norma non contempla esclusioni per il giudizio di appello, e la ratio acceleratoria sarebbe frustrata se in fase di impugnazione i termini tornassero ordinari, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 1058 del 2025.
Nel merito dell’appello incidentale, per completezza, il Collegio ritiene la censura infondata. L’azione non era diretta contro i titoli edilizi, già scrutinati nel separato giudizio del 2023, ma esclusivamente contro l’inerzia nell’esercizio dei poteri dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001. La legittimazione spetta a chiunque vi abbia interesse e al proprietario confinante, sicché la condizione dell’azione sussiste, incentrandosi la pretesa sulla verifica della regolarità dell’attività edilizia concretamente posta in essere.
Passando all’appello principale, il Collegio ne rileva l’infondatezza. Il Comune aveva fornito riscontro con la nota del 3 gennaio 2024, pervenuta il 10 dicembre 2024, e con il complesso delle attività di vigilanza e controllo successive. In presenza di un riscontro, ancorché non satisfattivo, il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile: il giudice amministrativo non può sostituire l’amministrazione nella valutazione tecnica o discrezionale, né sindacare il contenuto del provvedimento fuori dall’azione di annullamento, non proposta.
L’appellante lamenta non l’assenza di istruttoria, ma le modalità del suo esercizio. Tale doglianza attiene al modo in cui il potere è stato esercitato e imponeva l’ordinario giudizio di cognizione. La legittimità dei titoli edilizi è definitivamente accertata dal giudicato formatosi sulla sentenza del 2023. Dagli atti non emerge alcun incremento volumetrico esterno, le contestazioni più recenti riguardando opere interne e redistribuzione della volumetria assentita.
Il Collegio respinge infine l’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti proposta dal Comune ai sensi dell’art. 89 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 c.p.a.. Le frasi non trascendono la dialettica processuale, secondo l’orientamento di Cass. civ. n. 26195 del 2016 e Cass. sez. lav. n. 21031 del 2016, conservando un rapporto con la materia controversa e restando entro le esigenze difensive. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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