Revisione prezzi e rinnovo CCNL: nessun obbligo di rinegoziazione per la PA (Cons. Stato n. 10202 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revisione del corrispettivo di un contratto di servizio con la Pubblica Amministrazione trova il proprio limite massimo nell’indice ISTAT, che segna la soglia oltre la quale la revisione può spingersi solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, il cui onere probatorio grava sull’impresa. L’introduzione di un nuovo CCNL e i conseguenti maggiori oneri retributivi e previdenziali non integrano una circostanza eccezionale, ma un evento ampiamente prevedibile che l’offerente deve considerare già in sede di presentazione dell’offerta. La clausola contrattuale che subordina la rinegoziazione dei corrispettivi all’incremento degli addetti o a nuove migliorie successive al rinnovo del CCNL attribuisce all’Amministrazione una mera facoltà e non un obbligo, con la conseguenza che il privato non vanta alcun diritto alla revisione. Il credito avente ad oggetto prestazioni periodiche è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.
Il Fatto
La società appellante aveva ottenuto, in forza di una delibera regionale, la gestione in esclusiva di un’autofficina per la manutenzione degli autoveicoli regionali e del Corpo Forestale dello Stato, con contratto di durata quinquennale poi prorogato fino al 2012. Il contratto prevedeva un corrispettivo fisso annuale aggiornato all’indice ISTAT e una clausola secondo cui l’ammontare dei corrispettivi poteva essere rinegoziato solo in presenza di un incremento degli addetti o di nuove migliorie contrattuali sopravvenute a seguito del rinnovo del CCNL.
Sulla base di tale previsione la società aveva chiesto al giudice ordinario la condanna della Regione al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del CCNL metalmeccanico per gli anni dal 2006 al 2012. La Corte di Appello di Napoli aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la società aveva riassunto il giudizio e il TAR Campania aveva rigettato il ricorso. Proponeva quindi appello la società, mentre la Regione eccepiva la parziale prescrizione del credito per le annualità 2006-2010.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività della prescrizione sollevata dall’appellante. Secondo la tesi difensiva, l’eccezione avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza nel primo atto difensivo, in applicazione dell’art. 167 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm.. L’eccezione è infondata: il giudizio amministrativo consegue alla riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione e comporta la trasposizione di tutte le domande ed eccezioni già ritualmente articolate davanti al giudice ordinario. Poiché la Regione aveva già eccepito la prescrizione in primo grado, nessun onere di riproposizione gravava su di essa, dovendosi l’eccezione ritenere riproposta per effetto della riassunzione.
Nel merito l’eccezione è fondata per le annualità dal 2006 al 2010. Il credito, avendo ad oggetto obbligazioni di carattere periodico, soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ.: al momento dell’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel 2016, tali annualità erano già prescritte e la relativa domanda non può essere accolta.
Quanto alle annualità 2011 e 2012, il Consiglio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi all’indice ISTAT, che segna la soglia massima della revisione, salvo circostanze eccezionali e specifiche, da provare a cura dell’impresa, idonee a giustificare un discostamento dai criteri oggettivi. Tra tali circostanze non rientra l’applicazione di un nuovo CCNL, che determina aumenti dei costi del personale e degli oneri previdenziali ma non costituisce evento eccezionale (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 6237 del 2018).
La Corte passa quindi all’esame dell’art. 5 del contratto di servizio, che prevede una mera facoltà di rinegoziazione dei corrispettivi annui in capo all’Amministrazione, senza alcun obbligo in tal senso. I maggiori oneri derivanti dal rinnovo del CCNL costituiscono circostanze ampiamente prevedibili, che l’appellante aveva l’onere di considerare già in sede di offerta. Non smentisce tale conclusione il fatto che l’Amministrazione avesse liquidato alcune fatture comprensive degli incrementi di costo del personale: si tratta di condotta estranea agli obblighi negoziali, non invocabile quale termine di paragone delle future determinazioni.
L’appello è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione.
Nota della Redazione
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