Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 681 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’avvenuta formazione del giudicato del giudice ordinario e la sua idoneità a produrre un obbligo conformativo in capo alla pubblica amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il ricorso va accolto e all’amministrazione inadempiente va ordinata l’esecuzione del decisum entro un termine assegnato. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di condannare l’amministrazione al pagamento di una somma di danaro per l’ulteriore ritardo, ma il relativo dies a quo decorre solo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, esaurendosi con l’adempimento spontaneo anche tardivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, aveva riformato la pronuncia di primo grado e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del bonus carta docente. Il giudice del lavoro aveva imposto all’amministrazione di accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
La sentenza, divenuta definitiva come attestato dalla cancelleria, è stata notificata ai fini esecutivi il 1° maggio 2025. L’amministrazione, tuttavia, non ha corrisposto quanto dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione del giudicato, di nominare fin d’ora un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di condannare il Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario possiede un immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata. L’obbligo che ne deriva non si esaurisce in un comportamento formale, ma consiste nel far conseguire concretamente al privato il bene della vita già riconosciuto dal giudice civile.
Il Collegio verifica poi i presupposti dell’ottemperanza. Il giudicato si è formato ed è stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione; è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale. Su queste basi, il ricorso è accolto.
Il TAR ordina al Ministero di erogare in favore della ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo nominale di euro 500 annui per ciascuna delle annualità riconosciute, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris e con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’accoglie nei limiti e nei termini indicati. La somma è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, ovvero con quello effettuato dal commissario. Richiamando il Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021, il Tribunale precisa che l’insediamento del commissario non priva l’amministrazione del potere di provvedere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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