Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2047 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, deve essere computato dalla notificazione del titolo esecutivo. Decorso inutilmente tale termine, il creditore è legittimato a proporre ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23.

La sentenza è stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’ha ricevuta il 27 maggio 2024. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza alcun adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’erogazione della carta docente per un importo di euro 2.000,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il titolo posto a fondamento del ricorso è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Da tale notificazione è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione, senza che l’ente abbia provveduto.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e ha assegnato allo stesso un termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, sono poste a carico del Ministero soccombente con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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