Ottemperanza al giudicato e carta elettronica docente obbligo conformazione Ministero (TAR Sicilia n. 1826 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm., presuppone la rituale notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi, assegnando un termine per l’adempimento e nominando fin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando il titolo esecutivo già prevede la produzione degli interessi sulle somme dovute, difettando il presupposto della sua applicazione. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei difensori distrattari.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, della somma di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2024/2025, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Lamentando l’inottemperanza, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, la condanna alla penalità di mora e la liquidazione delle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del giudizio di ottemperanza. Dalla documentazione in atti è emerso che il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il titolo non risulta ottemperato. Il ricorso è stato pertanto accolto, dichiarandosi l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme nei modi ivi indicati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il commissario dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta della ricorrente, senza alcun compenso in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Espletate le operazioni, dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.
È stata invece rigettata la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., poiché le somme dovute producono interessi come indicato nel titolo esecutivo, ciò che esclude il presupposto dell’istituto.
Le spese del giudizio, liquidate in favore dei difensori distrattari secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico del Ministero in ragione della sua soccombenza, tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate. La sentenza è stata altresì trasmessa alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana per l’eventuale seguito di competenza.
Nota della Redazione
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