Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1022 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, dovendosi ritenere superato il diverso orientamento in precedenza seguito dal TAR. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e nomina sin d’ora un commissario ad acta. Le spese di lite non rifuse entro il termine assegnato sono eseguibili dal commissario medesimo, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. Restano a carico dell’amministrazione inadempiente anche le spese per l’eventuale funzione commissariale, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese di lite. Il titolo ha acquisito autorità di cosa giudicata.
Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi dalla presentazione, ha constatato l’inerzia della stessa. Ha quindi proposto l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo rivede la propria precedente giurisprudenza. Per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello resi ex lege n. 89/2001 ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Sul punto richiama il Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertata la persistenza dell’inadempimento e il decorso dei sei mesi dalla dichiarazione ex art. 5-sexies, il ricorso è dichiarato fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero è pertanto condannato a eseguire il decreto, compreso il pagamento delle documentate spese accessorie funzionali all’ottemperanza, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che su istanza di parte provvederà entro novanta giorni. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Quanto alla liquidazione, il Collegio richiama i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo al Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, tenuto conto della semplicità e serialità della materia. Il punto più rilevante concerne l’eseguibilità delle spese di lite: in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al loro pagamento provvede il commissario nominato. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele, su ragioni di economia processuale, sulla completa attuazione del dictum e sul richiamo, per analogia, agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. in tema di spese dell’espropriazione forzata.
Nota della Redazione
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