Ottemperanza per la Carta del docente: il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo anche per il giudizio di ottemperanza (TAR Sardegna n. 394 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alle sentenze del giudice del lavoro, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e il suo inutile decorso legittima il ricorso al giudice amministrativo. Il TAR, accogliendo la domanda, condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia e nomina fin da subito un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza, la liquidazione delle spese di lite può essere ridotta, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso e alla sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva.
Il Fatto
Una docente, soccombente in primo grado, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della complessiva somma di euro 2.000,00. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma non aveva ricevuto alcun adempimento.
Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente si rivolgeva al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite. Il Ministero si costituiva con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Dalla documentazione in atti è risultato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero, che la stessa era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato, senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’esecuzione. Il giudice amministrativo ha quindi dichiarato inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che decorre dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il TAR ha conseguentemente condannato il Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte, potendo ricorrere anche all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
In considerazione della natura estremamente seriale del contenzioso in materia e dell’attività difensiva sostanzialmente standardizzata, il TAR ha infine ridotto i compensi professionali a complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.