Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sull’assegnazione del bonus docenti (TAR Marche n. 1058 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro e dichiara l’obbligo di integrale esecuzione del titolo. Il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 rende procedibile il ricorso. In presenza dei presupposti di legge e dell’inerzia dell’Amministrazione, che non oppone alcuna ragione contraria, il ricorso è fondato. Il Collegio assegna all’Amministrazione il termine di trenta giorni per l’ottemperanza e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando la sola nomina del Commissario appare sufficiente in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici accertati. La sentenza era stata notificata e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.
La ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il titolo e agisce in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese nel merito. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del giudizio è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamato dall’art. 112 cod. proc. amm. La condizione di procedibilità è dunque integrata.
Nel merito il ricorso è fondato, perché il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. Il Collegio rileva che l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inerzia, unita al decorso del termine di legge, sostiene l’accoglimento.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero. Il Commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, dopo il decorso del termine, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti.
Il Collegio rigetta invece la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. La sola nomina del Commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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