Sostegno scolastico e soccombenza virtuale dell’Amministrazione (TAR Campania n. 1251 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sostegno scolastico a favore di alunno con disabilità grave, il ricorso proposto avverso l’assegnazione di un monte ore inferiore al fabbisogno indicato nel PEI diviene improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse quando l’Amministrazione, sia pure soltanto dopo il decreto cautelare monocratico, provveda all’assegnazione delle ore richieste. La pronuncia in rito non esime il giudice dalla verifica della soccombenza virtuale, che va condotta sulla fondatezza originaria del ricorso. L’Amministrazione che ometta di considerare l’effettivo fabbisogno dell’alunno, obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, incorre nei vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, con conseguente condanna alle spese.
Il Fatto
I genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, hanno adito il TAR Campania chiedendo il riconoscimento del diritto della figlia a un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, pari a 33 ore settimanali.
Il ricorso impugnava la nota del dirigente scolastico del 10 ottobre 2025, con cui erano state assegnate alla minore soltanto 18 ore settimanali in luogo delle 33 necessarie, nonché il verbale del GLO del 6 maggio 2024. Con decreto cautelare del 15 ottobre 2025 la domanda monocratica era stata accolta. L’istituto ha poi rappresentato l’avvenuto completamento delle ore di sostegno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro fattuale. Dalla verifica finale del PEI e dal verbale del GLO emergeva la necessità di un docente di sostegno dedicato per l’intera durata del tempo scuola, con rapporto in deroga 1:1. La documentazione scolastica attestava dunque un fabbisogno di 33 ore settimanali.
In corso di giudizio l’Amministrazione ha affermato che, sin dal 25 settembre 2025, erano state attribuite all’alunna 33 ore settimanali. Parte ricorrente ha contestato tale tempistica, evidenziando che il completamento dell’intero monte ore era avvenuto soltanto con il decreto di assegnazione docenti del 28 ottobre 2025, successivo al decreto cautelare.
Su tali acquisizioni il TAR ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, essendo venuta meno la materia del contendere per effetto dell’assegnazione delle 33 ore, sia pure intervenuta solo dopo la misura cautelare. Il Collegio ha però precisato che la pronuncia in rito non lo esimeva dalla verifica della soccombenza virtuale.
Su questo piano la motivazione è netta: nonostante la situazione di disabilità grave, l’Amministrazione non aveva inizialmente tenuto conto dell’effettivo fabbisogno della minore, obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, richiamato con ampie citazioni del Consiglio di Stato e dello stesso TAR Campania. Sono così emersi i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria dedotti in ricorso.
Ne è derivata la condanna delle Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente e del procuratore antistatario, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori. Il ricorso è stato definito con sentenza breve ex art. 60 c.p.a.
Nota della Redazione
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