Nullità parziale del decreto di nomina per elusione del giudicato sulla retrodatazione (TAR Campania n. 2021 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo non riesamina il merito del giudicato, ma verifica la puntuale corrispondenza tra il comando della sentenza e l’attività dell’Amministrazione. La retrodatazione giuridica ed economica dell’immissione in ruolo stabilita dal giudicato costituisce nucleo essenziale della pronuncia e diretta conseguenza del principio ripristinatorio. L’adozione di un provvedimento di nomina con decorrenza posteriore integra violazione ed elusione del giudicato, con conseguente nullità parziale degli atti ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. L’ottemperanza solo parziale e apparente non è adempimento: legittima l’assegnazione di un termine, la nomina del commissario ad acta e la fissazione dell’astreinte.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente scolastico, aveva partecipato al concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011 ed era stato illegittimamente escluso. Annullata l’esclusione in sede giurisdizionale amministrativa, veniva reinserito “a pettine” nella graduatoria di merito. L’Amministrazione non procedeva all’assunzione, pur avendo nominato candidati collocati in posizione deteriore.
Adito il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1296/2023, confermata dalla Corte di Appello di Napoli n. 3563/2024, si accertava il diritto all’immissione in servizio con effetti giuridici ed economici dal 1° settembre 2018 e si ordinava la ricostruzione della posizione economica e previdenziale. Formatosi il giudicato, l’Ufficio Scolastico Regionale disponeva la nomina con decorrenza dal 1° settembre 2024. Da qui il ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. L’azione è stata proposta nel rispetto del termine di prescrizione dell’actio iudicati e sussistono i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di attuazione di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il ricorrente ha depositato copia conforme delle sentenze e l’attestazione di passaggio in giudicato, assolvendo l’onere dell’art. 114, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Tribunale ha ricordato che il giudizio di ottemperanza è volto a garantire l’attuazione coattiva dei provvedimenti giurisdizionali e si fonda sul dovere dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo non può riesaminare il merito, ma svolge una verifica di natura esecutiva, accertando la corrispondenza tra decisum e attività amministrativa.
Nel caso concreto il comando giudiziale era di chiarezza tale da non lasciare spazio a interpretazioni discrezionali. La sentenza non si era limitata a riconoscere un generico diritto all’assunzione, ma aveva individuato il bene della vita spettante: l’immissione in ruolo con effetti giuridici ed economici dal 1° settembre 2018 e la ricostruzione della posizione economica e previdenziale. La retrodatazione non è elemento accessorio, ma nucleo essenziale della pronuncia, conseguenza del principio ripristinatorio.
L’operato dell’Amministrazione si è palesato come manifesta violazione ed elusione del giudicato: il decreto e il successivo contratto individuale hanno fissato la decorrenza al 1° settembre 2024, disapplicando di fatto il cuore della decisione. Non si tratta di corretto adempimento, ma di ottemperanza parziale e apparente, che vanifica gli effetti economici e di carriera del giudicato.
Pertanto il Collegio ha dichiarato la nullità parziale del decreto e del contratto nella parte relativa alla decorrenza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., e l’obbligo di integrale esecuzione. Ha assegnato sessanta giorni per la rettifica e la ricostruzione della carriera, nominando commissario ad acta il Prefetto di Napoli con ulteriore termine di sessanta giorni, e ha fissato una penalità di mora di cento euro per ogni giorno di ritardo. Spese a carico del Ministero, distratte al difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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