Insegnanti tecnico-pratici, la supplenza non equivale all’abilitazione (Cons. Stato n. 10234 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure straordinarie di reclutamento del personale docente, giustificate dall’urgenza pandemica, non si estendono automaticamente i principi dettati per il reclutamento ordinario dall’art. 5 d. lgs. n. 59/2017. L’abilitazione all’insegnamento costituisce titolo distinto e ulteriore rispetto al titolo di studio, introdotto dall’art. 4, comma 2, legge n. 341/1990, e la sua mancanza esclude qualsiasi effetto di equipollenza, anche per gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea. L’attività di supplenza prestata non integra il titolo abilitante e non consente l’inserimento nella prima fascia delle GPS né nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Non è irragionevole differenziare gli aventi diritto alle supplenze in base al possesso di uno specifico titolo abilitante, che rappresenta la specializzazione del docente rispetto al mero laureato.
Il Fatto
Gli appellanti, insegnanti tecnico-pratici in possesso del diploma di laurea e con trentasei mesi di servizio di supplenza, hanno impugnato il bando di concorso indetto con il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 85 del 1° febbraio 2018, nella parte in cui non ne consentiva l’inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Il TAR Lazio, Sezione Terza, n. 9521/2020 ha rigettato il ricorso. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, deducendo nullità della sentenza per error in procedendo e omessa motivazione, nonché violazione della direttiva n. 70/1999 e del d. lgs. n. 368/2001. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della procedura. Si tratta di una procedura straordinaria di reclutamento, giustificata dalle urgenze connesse al periodo pandemico, alla quale non possono estendersi de plano i principi regolatori del reclutamento ordinario fissati dall’art. 5 d. lgs. n. 59/2017. La norma invocata dagli appellanti non è quindi conferente.
Nel merito, il Consiglio di Stato ribadisce che l’abilitazione rappresenta un titolo distinto e ulteriore rispetto al titolo di studio. Tale assetto deriva dall’art. 4, comma 2, legge n. 341/1990, che per l’accesso all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori richiedeva un apposito diploma post lauream, conseguito con la frequenza di una scuola di specializzazione biennale e il superamento dell’esame finale.
Da ciò deriva l’esclusione di qualsiasi effetto di equipollenza. Anche per gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea è necessaria l’abilitazione, da conseguire mediante un autonomo percorso formativo professionalizzante: il titolo posseduto è di studio, non abilitante. Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 11 del 2017 e la sentenza n. 4503 del 2018 del Consiglio di Stato, estendendo agli ITP i principi ivi affermati in materia di diplomati magistrali. La necessità di una formale abilitazione esclude a fortiori che la supplenza possa valere come titolo equipollente.
Nessuna disparità di trattamento è ravvisabile. Non è irragionevole differenziare gli aventi diritto alle supplenze secondo il possesso del titolo abilitante, che rappresenta la vera specializzazione del docente rispetto al mero laureato. Il Collegio valorizza inoltre l’art. 22 d.l. n. 22/2020, convertito con legge n. 41/2020, che ha previsto una procedura straordinaria per il conseguimento dell’abilitazione proprio in favore dei soggetti nella posizione degli appellanti: ciò conferma l’importanza del titolo abilitante ed esclude che la loro posizione sia rimasta priva di sbocchi.
Quanto ai profili di illegittimità costituzionale e unionale, il Consiglio di Stato richiama la Corte costituzionale n. 130/2019, che ha riconosciuto come la direttiva 2005/36/CE, recepita con d. lgs. n. 206/2007, non ostì a che gli Stati membri subordinino l’accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali. L’appello è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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