Parità scolastica: requisiti e documentazione al 31 marzo, niente sanatoria postuma se il requisito manca (TAR Lazio n. 12922 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, l’istante deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti e i presupposti già alla data del 31 marzo, termine che risponde a esigenze di tutela degli studenti e di organizzazione dell’amministrazione. La regolarizzazione postuma delle carenze documentali, consentita in sede di contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, non può sanare l’originaria insussistenza di un requisito dichiarato ma non posseduto al momento della domanda, né elidere l’onere di allegazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 4, legge n. 62/2000, in particolare quelli relativi alla disponibilità di locali idonei e conformi alle norme su igiene e sicurezza. Il provvedimento di diniego non richiede un’analitica confutazione delle controdeduzioni dell’interessato, essendo sufficiente una motivazione sintetica che dia conto delle ragioni ostative.
Il Fatto
Un istituto scolastico presentava, in data 1.4.2025, domanda di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, ai sensi della legge n. 62/2000 e del D.M. n. 83/2008. A seguito di visita ispettiva, l’Ufficio Scolastico Regionale contestava una serie di criticità, inviava preavviso di rigetto e, all’esito del contraddittorio, adottava il diniego definitivo per carenze relative alla sicurezza e all’igiene dei locali, alla capienza delle aule, alla documentazione antincendio e alla figura del legale rappresentante. L’istituto impugnava il diniego e gli atti presupposti, deducendo la violazione della normativa sui requisiti e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento per cui la scansione diacronica del procedimento impone all’istante di dotarsi di tutti i requisiti già al 31 marzo, in funzione della tutela degli studenti e delle esigenze organizzative dell’amministrazione. La possibilità di sanare le irregolarità emerse nel corso del procedimento, riconosciuta dalla giurisprudenza, non può spingersi fino a svuotare l’onere di allegazione della documentazione, né a consentire la dichiarazione di requisiti non posseduti al momento della domanda. In particolare, il Collegio evidenzia come le carenze riscontrate riguardino requisiti direttamente discendenti dall’art. 1, comma 4, legge n. 62/2000 e che la loro sussistenza deve essere comprovata da idonea documentazione, non semplicemente dichiarata.
Il Tribunale ha quindi escluso che il punto 3.6 del D.M. n. 83/2008 introduca nuovi obblighi, ritenendolo una mera specificazione degli elementi documentali necessari per un controllo oggettivo, in particolare con riferimento alla verifica della capienza delle aule in relazione al numero degli alunni. Ha inoltre ritenuto legittima la richiesta di documentazione tecnica relativa alla certificazione igienico-sanitaria, antincendio e al DVR, quale strumento per comprovare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igiene.
Quanto alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali, la Corte ha affermato che l’amministrazione non ha l’obbligo di replicare analiticamente alle controdeduzioni, essendo sufficiente una motivazione sintetica, e ha ritenuto le osservazioni dell’istituto inidonee a condurre a un esito diverso, data l’assorbente carenza dei requisiti minimi di sicurezza e igienicità. Il Collegio ha infine qualificato il diniego come atto dovuto, in presenza di una situazione fattuale di carenza dei requisiti.
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Nota della Redazione
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