La rinuncia all’interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 10233 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse a una decisione sull’appello determina l’improcedibilità del gravame. La carenza sopravvenuta dell’interesse alla pronuncia preclude al giudice l’esame dei motivi di appello e impone la declaratoria di improcedibilità. In difetto di opposizione della controparte e in presenza di questioni nuove, le spese di lite possono essere compensate. Resta in ogni caso a carico dell’appellante il contributo unificato versato.
Il Fatto
Le associazioni sindacali appellanti avevano impugnato davanti al TAR Lazio la nota dello Stato maggiore dell’Aeronautica con cui erano state individuate le articolazioni di Forza armata competenti a livello areale a interloquire con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sulle questioni di esclusiva rilevanza locale. Le aree erano state divise in tre macro strutture: il Comando delle Scuole/III Regione aerea per il Sud e le isole, il Comando dell’Aeronautica militare di Roma per il Lazio, il Comando della I Regione aerea per il Nord e il Centro.
Le associazioni avevano dedotto l’illegittimità della suddivisione, la incostituzionalità dell’art. 1477-bis c.o.m. per contrasto con gli artt. 18, 39, 3, 97 e 117 Cost. e con l’art. 11 della Cedu, e avevano chiesto l’accertamento di una condotta antisindacale. Il TAR ha respinto il ricorso. Le associazioni hanno proposto appello. In pendenza del giudizio hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato prende atto della dichiarazione con cui l’appellante ha rappresentato che è venuto meno l’interesse a una decisione sull’appello. La Corte ne trae la conseguenza processuale: la sopravvenuta carenza dell’interesse dell’associazione a una pronuncia sul gravame ne determina l’improcedibilità.
Il percorso argomentativo è lineare. La rinuncia all’interesse, espressa dall’appellante con atto depositato in prossimità dell’udienza, priva il giudice del potere-dovere di esaminare nel merito i motivi dedotti. Il Collegio non riformula né valuta le censure articolate nei confronti dell’art. 1477-bis del D. Lgs. n. 66/2010 e della sentenza di primo grado: la sopravvenuta caduta dell’interesse assorbe ogni questione.
Sul piano delle spese, la Corte rileva l’assenza di opposizione della controparte e la novità delle questioni sottese al giudizio. Questi elementi giustificano la compensazione delle spese di lite del grado. Il Collegio precisa altresì che il contributo unificato versato rimane a carico dell’appellante.
La decisione non affronta quindi il merito del riparto delle competenze territoriali in materia di relazioni sindacali militari, ma si esaurisce nella declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con regolazione accessoria delle spese secondo i criteri sopra richiamati.
Nota della Redazione
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