Sospensione cautelare respinta per difetto di fumus nella revoca di procedura selettiva per concessione demaniale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 81 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. è respinta quando, in una delibazione sommaria propria della fase, la domanda non sia assistita dal requisito del fumus boni juris. In tale evenienza, il giudice amministrativo può condividere le controdeduzioni della parte resistente, senza necessità di esaminare il merito della vicenda. La reiezione dell’istanza comporta la condanna alle spese di lite della parte ricorrente, da liquidarsi in favore delle parti intimate costituite.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, una serie di atti riguardanti un’area demaniale marittima di Lignano Sabbiadoro. Il contenzioso traeva origine dalla delibera con cui la Regione aveva disposto il trasferimento in delega di funzioni a PromoTurismoFVG dell’area, e dalla conseguente revoca, da parte del Comune, della procedura selettiva per il rilascio della concessione.
Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente aveva proposto istanza cautelare per ottenere la sospensione dell’Avviso Pubblico per l’affidamento della concessione, del Piano di Gestione del Demanio e degli atti connessi. Si costituivano la Regione e il Comune, contestando la fondatezza dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che, ad una sommaria delibazione, l’istanza cautelare non fosse assistita dal requisito del fumus boni juris. Il Collegio ha quindi fatto proprie le controdeduzioni difensive della Regione, ritenute condivisibili, senza soffermarsi sulle singole censure proposte.
La decisione si fonda sulla verifica di una condizione essenziale per la concessione della tutela cautelare, senza bisogno di delibare compiutamente l’ammissibilità della domanda, espressamente riservata alla fase di merito. La valutazione prognostica sulla fondatezza del ricorso è apparsa pertanto negativa.
In accoglimento del principio di soccombenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, liquidate in misura forfettaria.
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Nota della Redazione
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