White list e punteggi: la domanda non equivale all’iscrizione (Cons. Stato n. 10256 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di iscrizione nella white list non è equipollente all’iscrizione stessa: il requisito si acquisisce solo con la conclusione favorevole del procedimento avviato con la domanda, e la relativa pendenza non giustifica l’attribuzione del punteggio premiale. L’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012 impone l’iscrizione come requisito di partecipazione solo per le attività a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, ma non vieta alla lex specialis di valorizzarla come elemento di valutazione dell’offerta in altre procedure. Il punteggio premiale per l’iscrizione non richiede l’allegazione di alcuna certificazione, poiché il possesso del requisito è accertato d’ufficio dalla stazione appaltante mediante consultazione dei siti istituzionali delle Prefetture.
Il Fatto
Con determina del 29 novembre 2023 il Comune di Pagani aggiudica a una società la gara, a valere su fondi PNRR, per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di un’area cittadina. Il consorzio secondo classificato impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che respinge il ricorso.
Il consorzio propone appello. Si costituiscono la società aggiudicataria, il Comune e il Ministero dell’Interno. La controversia ruota attorno all’attribuzione dei due punti previsti dal criterio A.5.d del disciplinare per l’iscrizione nella white list, negati alla consorziata esecutrice e riconosciuti all’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Consiglio di Stato dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il PNRR e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno. Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, D.L. n. 68/2022, nei giudizi sugli interventi finanziati con fondi PNRR è parte necessaria la sola amministrazione centrale titolare dell’intervento, individuata nel Ministero dell’Interno.
Sul primo motivo, la Corte esclude che l’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012 attribuisca alla domanda di iscrizione valore equipollente all’iscrizione. La norma si limita a individuare le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, mentre il comma 52 nulla dispone sugli effetti della domanda anteriori al perfezionamento del procedimento. La circolare ministeriale del 2013 e il comunicato ANAC del 2023 sono atti interpretativi non vincolanti per il giudice. Il requisito si acquisisce solo a seguito della conclusione favorevole del procedimento.
Sul secondo motivo, il Collegio ritiene che la prescrizione del disciplinare di dichiarare le certificazioni possedute, allegandone copia, riguardi le sole certificazioni ISO e non l’iscrizione nella white list. Per quest’ultima non è previsto alcun rilascio certificatorio: la sussistenza del requisito è accertata dalla stazione appaltante mediante consultazione dei siti delle Prefetture, secondo l’art. 7, comma 2, D.P.C.M. n. 18/2013. È sufficiente la dichiarazione del concorrente. Il principio trova conferma nell’art. 99, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023 e nell’art. 18, comma 2, legge n. 241/1990, che impongono l’acquisizione d’ufficio dei documenti in possesso della pubblica amministrazione. Il dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione è comunque inammissibile per l’effetto devolutivo dell’appello.
Sul terzo motivo, la Corte chiarisce che la disciplina della white list è inderogabile solo nel senso di richiedere l’iscrizione per le attività del comma 53. In relazione ad altre lavorazioni la lex specialis può attribuire valore premiale al requisito, nell’esercizio della discrezionalità tecnica e nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi e oggettivi. L’art. 108, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023 ammette criteri basati su aspetti sociali connessi all’oggetto dell’appalto; l’iscrizione ha valenza sociale e i due punti sono proporzionati agli ottantacinque attribuibili per il merito tecnico.
Il quarto motivo è respinto: il giudizio della commissione sul merito tecnico è espressione di ampia discrezionalità tecnica, censurabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Quanto al criterio A.1.a, la percentuale di materiale riciclato è uno degli elementi di pregio e la valutazione complessiva è ragionevole. Il motivo sul criterio A.1.b è generico e sconfina nel merito. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse, data la reiezione delle censure contro l’aggiudicazione. L’appello è respinto con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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