Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Campania n. 2813 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile solo se la parte ricorrente comprova il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. La notificazione del titolo e il decorso del termine costituiscono condizioni di procedibilità del giudizio di ottemperanza. Nel merito, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice ordina la piena esecuzione del giudicato e, in accoglimento della richiesta di parte, nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato. Trova applicazione l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con condanna al pagamento della penalità di mora liquidata in misura pari agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 2737/2024, pubblicata il 15 aprile 2024. Quel provvedimento aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta con accredito di euro 2.500,00, oltre accessori.
Il titolo è stato notificato all’Amministrazione il 1 agosto 2024 e non è stato impugnato, come attestato dalla cancelleria il 19 marzo 2025. Nonostante la notifica e il decorso del termine, l’Amministrazione non ha eseguito. Con ricorso notificato il 14 maggio 2025 la ricorrente ha chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina le condizioni di ricevibilità e ammissibilità dell’azione. Quanto alla ricevibilità, il ricorso risulta depositato nel rispetto dei termini, dimezzati ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. per il rito camerale, e la notificazione si è perfezionata il 14 maggio 2025.
Sotto il profilo dell’ammissibilità, il TAR richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Onere della parte è comprovare il passaggio in giudicato del titolo, attestato dal certificato di cancelleria del 19 marzo 2025, e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, qualifica tale termine come condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza anche per le obbligazioni di somme di denaro. Poiché il titolo è stato notificato il 1 agosto 2024 e il ricorso il 14 maggio 2025, il termine è ampiamente decorso e l’azione è ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il giudicato del giudice del lavoro esplica un valore conformativo-ordinatorio: l’Amministrazione deve porre in essere tutte le attività necessarie per realizzare il bene della vita riconosciuto in sede giurisdizionale. L’obbligo consiste nella costituzione della Carta elettronica e nell’accredito della somma di euro 2.500,00. Il Ministero, pur costituitosi con atto di mera forma, non ha offerto alcuna prova dell’adempimento, neppure parziale, né ha allegato ragioni ostative. L’inadempimento è pertanto accertato.
Il TAR ordina l’integrale ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. In accoglimento della richiesta di parte e per ragioni di effettività della tutela, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega, per il caso di inutile decorso del termine. Accoglie inoltre la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., condannando l’Amministrazione al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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